I giudici contabili sono giudici dell’erario, ossia della PA intesa in senso unitario, pertanto, qualora il flusso finanziario pubblico si è semplicemente arrestato prima del trasferimento, senza che si sia determinata una dispersione di ricchezza pubblica in senso proprio, il danno erariale non può coincidere con il mancato finanziamento.
Nel caso di specie, la Corte dei conti per la Toscana, sentenza del 21 gennaio 2026, n. 6 ha assolto dal danno erariale il funzionario pubblico per non essere restato inerte avendo portato a temine l’opera pubblica, nonostante l’omissione della rendicontazione richiesta nei termini dall’Ente finanziatore che ha revocato il finanziamento.
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