Con le integrazioni operate dal d.lgs. 209/2024 e relative all’articolo 215 e all’allegato V.2 al d.lgs. 36/2023 sono stati puntualizzati gli ambiti della fase esecutiva per i quali sono richieste le determinazioni del Collegio consultivo tecnico (nei casi in cui questo soggetto sia stato costituito in via obbligatoria o facoltativa).
In relazione alla prescrizione riportata dall’articolo 6 del d.l. 76/2020 convertito con legge 120/2020, prima dell’avvio dell’esecuzione (e non oltre 10 giorni da tale data) nei casi di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee, è obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico per avviare la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto; si tratta, pertanto, di un’attività che deve essere svolta relativamente a:
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