Rinnovo del contratto e incentivi: ammessi nel nuovo Codice  

Corte dei Conti – Sez. Reg. controllo per la Lombardia – Delibera del 13 novembre 2025 n. 372

27 Novembre 2025
Allegati
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1. Contratti Pubblici – Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023) – Rinnovo Contrattuale – Ammissibilità per Volontà Legislativa Esplicita.
2. Contratti Pubblici – Incentivi Tecnici (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) – Rinnovo Diretto – Preclusione.
3. Contratti Pubblici – Rinnovo vs. Proroga – Riconoscimento Incentivo.
4. Incentivi per Funzioni Tecniche – Condizione di Pagamento.
 
1. L’Articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice) deve essere interpretato nel senso che la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche è ammissibile anche nei casi di rinnovo del contratto (inteso come nuovo affidamento diretto). Tale conclusione deriva dalla espressa volontà legislativa di estendere il riconoscimento degli incentivi a tutte le procedure di “affidamento” (e non solo di “appalto”), superando i limiti restrittivi del previgente Art. 113, D.Lgs. 50/2016. 

2. Per le procedure soggette al D.Lgs. n. 50/2016, il rinnovo del contratto (inteso come nuova negoziazione diretta senza gara) non consente la corresponsione degli incentivi tecnici al personale, in quanto l’istituto è di stretta interpretazione e la sua applicazione richiede che l’Amministrazione dia conto, in motivazione, di aver conseguito l’efficienza tramite una procedura di carattere comparativo

3. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, il rinnovo contrattuale si distingue dalla mera proroga (Art. 120, co. 10 e 11, D.Lgs. 36/2023) in quanto il rinnovo implica una rinegoziazione novativa del rapporto tra le medesime parti e, quindi, si configura sostanzialmente come un nuovo affidamento diretto, soggetto all’applicazione delle regole sull’incentivo previste per la procedura di affidamento. 

4. Il riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche è, in ogni caso, subordinato alla certificazione e attestazione da parte del RUP dell’effettivo svolgimento, da parte del destinatario, delle specifiche attività tecniche individuate nell’Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023. 
 
Sintesi della Deliberazione

La Corte dei Conti per la Lombardia ha pubblicato la delibera n. 372 del 13 novembre 2025, in risposta alla richiesta di un Sindaco in merito al riconoscimento degli incentivi tecnici in caso di rinnovo contrattuale, sia se la procedura sia stata aggiudicata nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici (art. 113 del d.lgs. 50/2016) che qualora l’aggiudicazione sia avvenuta con il nuovo codice (art. 45 del d.lgs. 36/2023): la Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, in caso di rinnovo del contratto che intervenga sotto la vigenza (per le procedure in corso) di tale norma non è consentito alcun riconoscimento dell’incentivo tecnico se l’operazione si risolve in una negoziazione diretta con l’appaltatore, non preceduta da gara, ovvero da una procedura comparativa, tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, e dei cui esiti l’amministrazione abbia dato conto nella motivazione; diversa è invece la conclusione cui si giunge per le procedute ricadenti nelle previsioni dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023, attesa l’espressa volontà legislativa di estendere il riconoscimento dell’incentivo a tutti gli affidamenti, inclusi quindi anche quelli avvenuti direttamente, come nei casi di rinnovo. La Corte precisa che resta inteso che, anche con riferimento al rinnovo, l’incentivo può essere corrisposto solo a fronte dell’accertamento e dell’attestazione, da parte del RUP, dell’effettivo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche, indicate per il d.lgs. 36/2023 nell’allegato I.1, da parte del destinatario (oggi, anche di qualifica dirigenziale).

Contesto Normativo
Il riconoscimento degli incentivi (che premiano il personale interno per attività tecniche specifiche come progettazione, RUP, verifica e direzione lavori) opera in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione e, pertanto, è soggetto a stretta interpretazione.

Conclusioni della Corte
Regime D.Lgs. n. 50/2016 (Art. 113):
Esclusione: Per i contratti aggiudicati sotto il vecchio Codice, il rinnovo (inteso come nuova negoziazione diretta senza gara o procedura comparativa) non consente il riconoscimento degli incentivi.
Motivazione: L’Art. 113 si riferiva specificamente alle procedure di “appalto”. Il rinnovo diretto sottrae la commessa alle dinamiche concorrenziali, e il pagamento dell’incentivo richiede che la P.A. dimostri il conseguimento dell’efficienza e della comparazione concorrenziale.
Regime D.Lgs. n. 36/2023 (Art. 45):

Ammissibilità: Per i contratti aggiudicati sotto il nuovo Codice, il riconoscimento degli incentivi è ammissibile anche in caso di rinnovo diretto (qualificato come “nuovo affidamento”).

Motivazione: L’Art. 45 estende l’incentivo non più solo alle procedure di “appalto”, ma a tutte le procedure di “affidamento” (inclusi gli affidamenti diretti e, per estensione, i rinnovi diretti). Ciò riflette la precisa volontà del legislatore di incentivare il personale interno, anche in assenza di una gara, per tutte le tipologie di affidamento.
Condizione Finale: In ogni caso, la corresponsione dell’incentivo resta subordinata alla certificazione e attestazione da parte del RUP dell’effettivo svolgimento delle specifiche attività tecniche (Allegato I.10), anche da parte di personale dirigenziale.
 

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