Il diritto di prelazione in favore del promotore di un project financing è contrario ai principi di libera circolazione nell’Unione Europea ex art. 49 TFUE e di parità di trattamento di cui alla direttiva appalti 2014/23/UE.
Così si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con lasentenza del 5 febbraio 2026 (Causa C-810/24).
Considerando l’altissimo valore innovativo della finanza di progetto, in particolare per smart cities, servizi IoT, telecomunicazioni e intelligenza artificiale, diventa adesso fondamentale comprendere quali conseguenze per le procedure in corso e future.
CONTINUA A LEGGERE….
Stop alla prelazione del promotore: quali conseguenze sulle procedure in corso di project financing per la transizione digitale pubblica?
Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 5 febbraio 2026 (Causa C-810/24)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento