TAR Puglia, Sez. II, sentenza 1° giugno 2023, n. 838

Contenzioso in materia di appalti pubblici – Risoluzione del contratto di appalto – Fase esecutiva del contratto di appalto – Posizioni di diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice ordinario

14 Giugno 2023
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Rientra nel perimetro di cognizione del G.O., la controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di affidamento di servizi, in quanto attinente alla fase esecutiva del contratto di appalto, nella quale vengono in luce esclusivamente posizioni di diritto soggettivo, che possono trovare tutela, in assenza di fattispecie di giurisdizione esclusiva, unicamente dinanzi al giudice ordinario. Come è noto, infatti, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successive all’aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di sindacare finanche sugli adempimenti e sui relativi effetti con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’Amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo (cfr., ex multis, Cass., Sez. unite, n. 28053 del 2 novembre 2018).

Pubblicato il 01/06/2023
N. 00838/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

– del decreto n. 23 del 13 giugno 2019 della Guardia di Finanza di risoluzione dell’obbligazione commerciale n. 38 del giorno 8 luglio 2016;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l’accertamento dell’illegittimità dell’avvenuto incameramento della cauzione definitiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Filippo Giorgio, su delega dell’avv. Giuseppe Misserini, per la ricorrente, e l’avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il presente mezzo di tutela la parte ricorrente insorge, in via principale, avverso la risoluzione del contratto di affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati concluso con il Reparto logistico-amministrativo Puglia della Guardia di Finanza, disposta dall’Amministrazione in data 13 giugno 2019, ai sensi dell’art. 9 dell’obbligazione n. 38 del 2016, per mancata ricostituzione della cauzione precedentemente escussa.

La parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti della risoluzione, deducendo l’inesistenza e la non imputabilità degli inadempimenti segnalati dall’Amministrazione nel corso dell’esecuzione del contratto, i quali avevano portato all’escussione della cauzione non più ricostituita.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione a favore del G.O.; nel merito, l’infondatezza dell’avversa domanda, invocandone la reiezione.

L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 310 del 26 luglio 2019.

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del giorno 8 novembre 2022.

2. Come già paventato in sede cautelate, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato, infatti, la controversia rientra nel perimetro di cognizione del G.O. in quanto attiene alla fase esecutiva di un contratto di appalto di servizi, nella quale vengono in luce esclusivamente posizioni di diritto soggettivo, che possono trovare tutela, in assenza di fattispecie di giurisdizione esclusiva, unicamente dinanzi al giudice ordinario.

Come è noto, infatti, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successive all’aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di sindacare finanche sugli adempimenti e sui relativi effetti con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’Amministrazione e del concessionario, nonché di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo (cfr., ex multis, Cass., Sez. unite, n. 28053 del 2 novembre 2018). E siffatta regola di riparto riguarda sia gli appalti sia le concessioni di servizi.

Peraltro, contrariamente a quanto argomentato dalla parte ricorrente, la fattispecie in esame non può essere qualificata alla stregua di rapporto concessorio di servizio pubblico in quanto difettano tutti i presupposti tipici dell’atto di concessione, come osservato dall’Avvocatura dello Stato.

Manca il requisito del trasferimento dall’Amministrazione alla società appaltatrice della gestione di un servizio di pertinenza della prima essendo evidente che la Guardia di finanza non eserciti un servizio di somministrazione di cibo e bevande.

Manca, peraltro, finanche un rapporto di concessione di beni con riguardo allo spazio occupato dai distributori, essendo previsto nel contratto che, per gli immobili demaniali, l’impresa si sarebbe dovuta far carico di sottoscrivere apposito atto di concessione di tale spazio con l’Agenzia del demanio (titolare dello stesso), impegnandosi poi a corrispondere direttamente nei confronti della medesima il relativo canone di concessione e per gli immobili non demaniali (per i quali l’Amministrazione non poteva di certo concedere alcunché, ma solo sublocare lo spazio) l’impresa avrebbe corrisposto un canone direttamente nei confronti dell’Amministrazione.

3. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi indicare, quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del codice del processo amministrativo, il giudice ordinario davanti al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con le modalità di cui al comma 2 della predetta disposizione.

4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate inter partes in ragione della definizione in rito della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE

Donatella Testini        Giuseppina Adamo

 

IL SEGRETARIO