Necessaria la corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione del contratto pubblico

Nel caso di ATI, ciascuna impresa del raggruppamento deve essere adeguatamente qualificata in relazione alla specifica parte del servizio che assume

13 Luglio 2018
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Nel caso di ATI, ciascuna impresa del raggruppamento deve essere adeguatamente qualificata in relazione alla specifica parte del servizio che assume

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema della corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione del contratto pubblico in capo ai membri di un’ATI.

In particolare, il Consiglio di Stato ha, innanzitutto, ripercorso la distinzione tra requisiti di qualificazione, che attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o meglio della capacità dell’aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli, quota di partecipazione, che esprime la percentuale di “presenza” all’interno del raggruppamento ed ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese e quota di esecuzione, che è la parte di lavoro, di servizio o di fornitura che verrà effettivamente realizzato nel caso di affidamento.

I giudici di Palazzo Spada hanno quindi dato atto che tutte le pronunzie successive alla novella del 2012 con riguardo all’interpretazione dell’art. 37, commi 4 e 13, del d.lgs. 163 del 2006, hanno superato quell’orientamento che sosteneva la necessità di un parallelismo, triplice e congiunto, fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione, perché in contrasto con il tenore testuale delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (e segnatamente, i commi 4 e 13 del citato articolo 37), con la sistematica del codice e del regolamento attuativo, nonché con i principi del favor partecipationis e della libertà giuridica di impresa.

Ciò non toglie, però, ad avviso dei giudici, che rimanga ferma la condizione del possesso della quota di qualificazione necessaria per eseguire la quota dell’appalto dichiarata nell’offerta; resta infatti fermo che ciascuna impresa va qualificata per la parte delle prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara.

Si riporta di seguito il testo della sentenza

Pubblicato il 02/07/2018
04036/2018REG.PROV.COLL.
04520/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4520 del 2017, proposto da:

Daneco Impianti s.p.a., in proprio e quale capo gruppo mandataria della costituenda ATI con le mandanti Unieco Società Cooperativa. Germani S.p.A. e Area Sud Milano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, n. 10;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Francesco Ventrice e Antonella Coscarella, domiciliata ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
Salvaguardia Ambientale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Martucci e Stefano Salvatore Scoca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Salvatore Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;

nei confronti

Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l., Calabria Maceri, Servizi s.p.a. Ecologica Sud Servizi s.r.l., Cisaf s.p.a. (cooptata), quali mandanti del costituendo RTI con Intercantieri Vittadello, non costituite in giudizio;

Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie e Forestali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Galluzzo, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

Intercantieri Vittadello s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA- Catanzaro, Sezione I, n. 00771/2017, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, di Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie e Forestali s.p.a., di Salvaguardia Ambientale s.p.a e di Intercantieri Vittadello s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Leonardo, in dichiarata delega dell’avvocato Andrea Abbamonte, Franco Scocca, su delega dell’avvocato Stefano Salvatore Scoca, Antonella Coscarella e Gianluigi Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con D.D.G. n. 4222 del 15 aprile 2016 l’Autorità regionale S.U.A. della Regione Calabria (di seguito solo “SUA”“la Regione”)indiceva una procedura di gara, ai sensi degli artt. 54 e 55 del d. lgs. 163 del 2006per la “realizzazione dell’impianto di valorizzazione e recupero spinto di MPS, da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. Alli nel comune di Catanzaro”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con il medesimo decreto veniva, altresì, approvato il progetto preliminare per la realizzazione dell’impianto oggetto di affidamento.

Le attività oggetto dell’appalto erano analiticamente descritte nell’art. 1 del Disciplinare e comprendevano l’acquisizione del progetto definitivo elaborato sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, nonché la redazione di un progetto esecutivo sui lavori da realizzare ed il relativo costo (punto 1, commi 1, 2 e 3 del Disciplinare di gara).

Inoltre – per quanto di interesse – il punto 11 del Disciplinare precisava che, nel caso in cui il concorrente avesse deciso di associare in raggruppamento temporaneo uno o più progettisti, i requisiti di progettazione, ad eccezione dei servizi di punta di cui al punto 3, avrebbero dovuto essere posseduti dalla capogruppo progettazione nella misura non superiore al 60 %, mentre la restante percentuale avrebbe dovuto essere posseduta cumulativamente dalle mandanti; in ogni caso, la mandataria avrebbe dovuto possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Lo stesso punto 11 stabiliva che la progettazione esecutiva doveva essere espletata da una struttura operativa composta da almeno da otto figure di professionisti, tra cui uno con comprovata esperienza nel campo degli impianti elettrici e dell’automazione (in prosieguo anche solo professionista esperto) ed un geologo con comprovata esperienza, iscritti negli appositi albi dei rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.

  1. Nei termini previsti pervenivano le domande di partecipazione di cinque concorrenti, tra cui quella della costituenda ATI Daneco Impianti che indicava quali professionisti in costituendo RTI il dott. Matteo Federico (geologo con comprovata esperienza) e l’ing. Esposito (professionista con comprovata esperienza nel campo degli impianti elettrici e dell’automazione), i quali dichiaravano che i requisiti generali e speciali di partecipazione di cui all’articolo 11 del Disciplinare “erano soddisfatti dal costituendo raggruppamento nel suo complesso”.
  2. La commissione di gara, giusta verbale n. 1 del 10 ottobre 2016, con riferimento alla domanda di partecipazione dell’ATI Daneco rilevava che: a) la ripartizione delle quote relative all’attività di gestione, con specifico riferimento al solo servizio di trasposto rifiuti, non era corretta in quanto, in caso di sub-raggruppamento, la mandataria avrebbe dovuto possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria laddove, nel caso di specie, le quote dichiarate dai componenti l’ATI corrispondevano al 20% per Daneco, al 40% per Germani, al 40 % per Area Sud Milano; inoltre la società Area Sud Milano S.p.A. aveva dichiarato una quota di esecuzione pari al 40%, pur essendo iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali per la sola Categoria 4- Classe D, così che non era rispettato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e la quota di esecuzione; b) risultava errata la designazione delle quote di esecuzione del servizio di ingegneria in quanto sia per il geologo che per il professionista con comprovata esperienza nel campo impianti elettrici e dell’automazione, associati in raggruppamento temporaneo con gli operatori indicati come assuntori del servizio di ingegneria e di architettura, pur non potendo dimostrare il possesso dei particolari requisiti richiesti dal bando, era stata indicata una percentuale di esecuzione del servizio.

3.1. A ciò faceva seguito la nota prot. 323537 del 26.10.2016 con cui la Stazione Unica Appaltante attivava nei confronti dell’ATI Daneco il procedimento di regolarizzazione e integrazione della documentazione amministrativa ex art. 46, comma 1-ter D.Lgs 163 del 2006, chiedendo l’inoltro di una serie di documenti puntualmente indicati, tra cui una “Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in forma di legge e resa secondo l’Allegato “AS-3bis Atto di Impegno per RTP” del Disciplinare di gara, in cui dovranno essere rimodulate le quote di partecipazione e di esecuzione dei servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, fermo restando il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e la quota di esecuzione”.

3.2. L’ATI Daneco produceva la documentazione integrativa richiesta e rimodulava le quote di partecipazione ed esecuzione dei servizi di progettazione da parte dei componenti del raggruppamento temporaneo. In particolare, quanto alla ripartizione delle quote Daneco precisava che la Germani s.p.a. possedeva per intero (categoria 1 – classe A e categoria 4 – classe A) le iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali richieste (categorie 1 classe B e 4 classe B) e quindi possedeva i requisiti in misura maggioritaria, per cui era la capogruppo del sub raggruppamento di trasporto; con riguardo al profilo della rimodulazione delle quote, riduceva all’1% le quote di partecipazione del geologo e del professionista, allegando una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta da tutti i componenti del RTP e resa secondo l’Allegato “AS- 3 bis Atto di impegno per RTP”, in cui erano rimodulate le quote di partecipazione e di esecuzione dei servizi di architettura e di ingegneria, riducendole ad una quota dell’1% con la precisazione che l’ing. Antonio Esposito avrebbe svolto una prestazione ricadente nel codice IB.06 di cui al Decreto 143/2013, nella quota dello 1,52 % e che l’altro soggetto mandante, dott. Federico Matteo, si sarebbe occupato delle prestazioni geologiche nella quota del 100%”.

3.3. Con verbale n. 2 del 6.12.2016 la Commissione, valutata la documentazione integrativa presentata, decideva di non ammettere l’ATI Daneco al prosieguo della gara in quanto “non c’è corrispondenza tra quota di esecuzione di espletamento del servizio di ingegneria e quota di qualificazione posseduta, sia per il geologo (geol. Matteo Federico) che per il Professionista con comprovata esperienza nel campo impianti elettrici e dell’automazione (ing. Antonio Esposito), entrambi indicati come mandanti nel raggruppamento temporaneo di professionisti”; con successiva nota prot. 370725 del 12.12.2016 veniva comunicato alla predetta ATI Daneco la sua esclusione dalla procedura di gara e con successiva nota prot. 377566 del 16.12.2016 la Regione Calabria negava all’ ATI esclusa l’accesso agli atti di gara richiesto con nota del 12.12.2016, non ravvisando “un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all’istante”.

  1. Avverso i predetti provvedimenti di esclusione, compreso il diniego di accesso agli atti, nonché il disciplinare di gara, se interpretato nel senso declinato dalla stazione appaltante, l’ATI Daneco proponeva ricorso al T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, deducendo l’illegittimità sotto plurimi profili.

L’adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, ha respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento degli atti impugnati in primo grado e indicati in epigrafe, ritenendo infondate le censure sollevate.

Nelle more del giudizio con decreto dirigenziale n. 6049 dell’8.6.2017 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara al RTI costituendo tra Intercantieri Vittadello s.p.a. (capogruppo), Calabria Maceri e Servizi s.p.a. (mandante), Ecologica Sud Servizi s.r.l. (mandante) e C.I.S.A.F. s.p.a., cooptata (nel prosieguo, per brevità, soltanto “Intercantieri Vittadello”), il quale aveva riportato un punteggio complessivo di 89,15 punti.

  1. Avverso la ricordata sentenza la costituenda ATI Daneco ha proposto appello, chiedendone la riforma in quanto viziata da plurimi errores in iudicando,così indicati: a) motivi sub I, III. e IV: violazione e falsa applicazione della lex specialisdi gara in combinato disposto con gli artt. 37, comma 4, e 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163 del 2006, difetto del presupposto, violazione del principio di massima concorrenzialità e economicità dell’azione amministrativa, motivazione erronea e perplessa; b) motivo sub. II.: violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (punto 11 del disciplinare), in combinato disposto con l’art. 37 del d.lgs. 163 del 2006 e con il d.P.R. 207 del 2010, violazione e falsa applicazione della FAQ di gara n. 21, difetto del presupposto, motivazione erronea e perplessa. L’appellante, che ha anche chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione del contratto ovvero in via subordinata per equivalente, ha dichiarato di impugnare con l’atto di appello anche il provvedimento di aggiudicazione, provvisorio e definitivo, della gara al RTI tra Intercantieri Vittadello S.P.a., Calabria Maceri e Servizi S.p.a. e CISAF, valendo in tal senso tale motivo quale motivo aggiunto al ricorso di primo grado.

Ha resistito al gravame la Regione Calabria che ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone pertanto il rigetto; si sono costituite in giudizio anche l‘aggiudicataria Intercantieri Vittadello s.p.a., Salvaguardia Ambientale s.p.a. (seconda graduata) e Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie e Forestali s.p.a. (C.I.S.A.F.), tutte chiedendo il rigetto dell’appello.

  1. Con atto del 29 agosto 2017, Daneco rinunciava alla domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2018, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Occorre preliminarmente esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.

7.1. La Regione Calabria, l’ATI Intercantieri Vittadello e Salvaguardia Ambientale S.p.A. hanno infatti eccepito la inammissibilità dell’impugnazione nel presente giudizio del provvedimento di aggiudicazione definitiva, successivo alla sentenza di primo grado, per mezzo di motivi aggiunti formulati in appello, e la conseguente improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse; sotto altro profilo hanno poi rilevato anche l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo l’ATI Daneco conseguire alcuna concreta utilità da un eventuale annullamento della sua esclusione in quanto, da un lato, la mandante del raggruppamento Unieco Società Cooperativa (la quale aveva assunto il 100% delle lavorazioni ricadenti nella categoria OG1 e il 10 % di quelle rientranti nella categoria OS14) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies cod. civ., e dall’altro la stessa Daneco in data 3 luglio 2017 ha presentato al Tribunale di Roma ricorso per ammissione al concordato preventivo e ha contestualmente deliberato di sciogliere la società e nominare il liquidatore.

7.2. Le eccezioni sono fondate nei senso appresso indicati.

Invero, indipendentemente da ogni questione sulla dedotta immodificabilità della compagine dell’ATI appellante, è pacifico che essa non ha provveduto ad impugnare (non essendone stata fornita prova) innanzi al competente tribunale amministrativo l’aggiudicazione definitiva della gara dalla quale è stata esclusa con il provvedimento della cui legittimità si controverte, non potendo considerarsi ammissibile l’impugnazione dell’aggiudicazione con motivi aggiunti nel solo giudizio di appello, atteso che con motivi aggiunti, in base al pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Cons. di Stato, III, 7 aprile 2017, n. 1633; Cons. Stato, V, 27 agosto 2014, n. 4366), possono essere dedotte ulteriori censure in relazione agli atti già oggetto di ricorso, ma non già impugnati atti sopravvenuti rispetto alla sentenza di primo grado (anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 21; sez. IV, 3 agosto 2016, n. 3599).

Del resto è stato più volte ribadito che il ricorso contro il provvedimento di esclusione o contro l’aggiudicazione definitiva diventa improcedibile nel caso di omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, solo quest’ultimo essendo il provvedimento che conclude il procedimento di gara (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2458; sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1769; 7 novembre 2014, n. 5497).

Ciò determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado, non potendo effettivamente trarre l’appellante alcuna utilità dall’annullamento della sua esclusione, né conseguire in alcun modo l’auspicato bene della vita, ovvero l’aggiudicazione della gara.

  1. In ogni caso nel merito l’appello è infondato, non meritando la sentenza impugnata le critiche che le sono state rivolte, avendo essa fatto corretta applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame (come affermati da Cons. Stato Ad. Plenaria, 30 gennaio 2014, n. 7; Ad. Plenaria 28 aprile 2014, n. 7; Cons. Stato, V, 22 agosto 2016 n. 3666).

8.1. Occorre rilevare che le pronunzie richiamate, tutte successive alla novella del 2012 con riguardo all’interpretazione dell’art. 37, commi 4 e 13, del d.lgs. 163 del 2006, hanno superato quel filone esegetico che aveva divisato un ulteriore necessario parallelismo, triplice e congiunto, fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione, perché in contrasto con il tenore testuale delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (e segnatamente, i commi 4 e 13 del citato articolo 37), con la sistematica del codice e del regolamento attuativo, nonché con i principi del favor partecipationis e della libertà giuridica di impresa, negando in radice la possibilità per taluni operatori economici (in particolare quelli maggiormente qualificati) di individuare in modo autonomo la configurazione organizzativa ottimale per partecipare alle pubbliche gare.

L’art. 12, comma 8, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80, ha abrogato il comma 13 dell’art. 37 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, laddove si stabiliva che “Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.

Resta tuttavia la corrispondenza tra la capacità imprenditoriale, individuata tramite i requisiti di qualificazione, e le quote di esecuzione dei servizi da affidare.

In caso di appalto di servizi e forniture, pur senza pretendere anche la corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, sussiste l’obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse e resta fermo anche per tale tipologia di appalti che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (cfr. Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016 n. 786), con la conseguente necessaria corrispondenza tra le quote di qualificazione e le quote di esecuzione.

In applicazione di tali principi la sentenza impugnata ha evidenziato come i requisiti di qualificazione non vanno confusi con la quota di partecipazione al raggruppamento e, soprattutto, con la quota di esecuzione della prestazione posta in gara e da affidare, ribadendo che “i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio in gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione delle potenzialità o meglio della capacità dell’aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli; la quota di partecipazione invece rappresenta null’altro che l’espressione della percentuale di “presenza” all’interno del raggruppamento ed ha riflessi in riferimento alla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese; la quota di esecuzione è semplicemente la parte di lavoro, di servizio o di fornitura che verrà effettivamente realizzato nel caso di affidamento” (Cons. Stato, V, 22 agosto 2016 n. 3666).

8.2. In punto di fatto giova ricordare che l’ATI Daneco aveva impugnato la sua esclusione dalla gara (nonché il provvedimento con cui la Stazione appaltante le ha negato l’accesso per difetto di una posizione differenziata) adducendo che erronea sarebbe stata la determinazione della stazione appaltante che le aveva – a suo avviso illegittimamente – richiesto la triplice corrispondenza tra criteri di qualificazione, quote di partecipazione, quote di esecuzione; ha altresì impugnato l’art. 11 del Disciplinare di gara, se interpretato nel senso che esso avrebbe richiesto per ogni associato all’RTP, a pena di esclusione, ed indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta, una corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione lavori, tanto più che – sempre secondo l’ATI Daneco – gli stessi chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante (FAQ 21) avevano categoricamente escluso la necessità della triplice corrispondenza tra gli elementi su indicati.

Avverso la pronuncia di primo grado che, a suo avviso avrebbe inopinatamente ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante, l’A,TI, Daneco ha dedotto: a) con il primo motivo di appello, che il tribunale aveva omesso di considerare sia il principio di tassatività delle cause di esclusione, le quali sono tipiche e di stretta interpretazione, insuscettibili di estensione analogica, potendo così intervenire soltanto nelle ipotesi previste dalla legge o dalla lex specialis della procedura, sia quello di massima partecipazione alle gare, in base al quale “laddove …non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata preferenza al favor partecipationis, in coerenza con l’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale”.(Cons. Stato Sez. V, 21-07-2015, n. 3611), in asserita violazione dell’art. 37 del d.lgs. 163 del 2006, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione; b) con il secondo motivo di appello che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto legittima la propria esclusione, lì dove la sanzione è stata disposta e giustificata in ragione della non corrispondenza tra la quota di partecipazione all’RTP e di esecuzione lavori ivi indicata da un lato e la “quota di qualificazione” posseduta dal Geologo e dal Professionista esperto dall’altro, benché il Raggruppamento di Progettisti nel suo insieme possedesse ampiamente i requisiti specifici richiesti dalla lex specialis e pur essendo i progettisti in questione qualificati per svolgere i servizi loro affidati in misura percentuale; il che confliggerebbe sia con il tenore dell’art. 11 del Disciplinare di gara (il quale richiedeva soltanto, per l’ipotesi in cui il concorrente avesse deciso di associare in raggruppamento temporaneo uno o più progettisti, che la percentuale di requisiti di progettazione residua – non riconducibile alla capogruppo – fosse posseduta cumulativamente dalle mandanti, senza richiedere alcuna corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione per i singoli professionisti), sia con l’interpretazione della legge di gara fornita dalla stessa Stazione appaltante la quale, con il chiarimento n. 21 alla domanda in merito all’obbligo di perfetta corrispondenza “tra i requisiti spesi dai progettisti raggruppati, le singole parti del servizio dagli stessi assunte e le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo dei progettisti”, aveva risposto in senso negativo riguardo all’esistenza di un siffatto obbligo; c) con il terzo motivo di appello la violazione delle norme (in particolare articolo 37, comma 4, e 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163 del 2006) e dei principi in materia di soccorso istruttorio, lì dove ha ritenuto che questo non potesse operare nella fattispecie in esame ove si contestava l’assenza di un requisito di qualificazione, sostenendo per contro che, in assenza di disposizioni normative e della legge di gara che richiedessero a pena di esclusione la corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione in seno al raggruppamento di professionisti, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire indicazioni più precise al fine di rendere effettivo il soccorso istruttorio, laddove da nessun atto di gara era possibile desumere in quale specifica misura e in quale quota gli stessi professionisti, associati al raggruppamento in qualità di mandanti, avrebbero dovuto parteciparvi, con la conseguenza che la rimodulazione delle quote di partecipazione del geologo e del professionista esperto operata dall’ATI Daneco non poteva condurre alla sua esclusione dalla gara; d) con il quarto ed ultimo motivo di appello impugnazione che il giudice di prime cure sarebbe incorso in un error in iudicando lì dove non ha ravvisato l’illegittimità dell’operato della Stazione appaltante, omettendo di considerare che, trattandosi di un appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva, la figura del geologo non poteva non essere inserita nel raggruppamento dei professionisti, seppure con una quota limitata rispetto agli altri (come di fatto avvenuto, nella sola percentuale pari all’1%), in conformità all’orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene incompleta e indeterminata l’offerta in caso di mancata inclusione del geologo nel gruppo di progettazione.

8.3. I motivi indicati, che per loro intima connessione si prestano ad una trattazione unitaria, non meritano favorevole considerazione.

8.3.1. In primo luogo, non coglie nel segno il primo motivo di impugnazione in quanto l’esclusione non è stata disposta dalla Stazione appaltante – e ritenuta legittima dal tribunale – in applicazione dei principio di triplice corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, di esecuzione del servizio e di qualificazione, bensì in quanto due componenti del raggruppamento hanno dichiarato di eseguire determinate prestazioni oggetto di appalto e di assumere specifiche parti del complessivo servizio di progettazione senza possedere in misura corrispondente i requisiti di qualificazione prescritti dalla legge di gara. Come già osservato in precedenza, ciascuna impresa va, infatti, qualificata per la parte delle prestazioni che si impegna ad eseguire nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara: pertanto, non sussiste alcun necessario parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, né tra quote di partecipazione e requisiti di qualificazione, ma resta ferma la necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione del contratto pubblico.

8.3.2. Anche i chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante non erano affatto fuorvianti, come prospettato dall’appellante, posto che la predetta stazione appaltante aveva soltanto escluso la triplice corrispondenza, oggetto specifico del quesito formulata da Daneco del seguente tenore “se vi debba essere un perfetta coincidenza tra i requisiti spesi dai progettisti raggruppati, le singole parti del servizio dagli stessi assunte e le quote di partecipazione al raggruppamento dei progettisti”; ma non aveva affatto escluso l’obbligo di rispettare il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione.

8.3.3. Né può ritenersi che il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla legge di gara potesse essere soddisfatto dal raggruppamento complessivamente considerato, come sostiene parte appellante, dovendo invece ciascuna impresa del raggruppamento essere adeguatamente qualificata in relazione alla specifica parte del servizio che assume: condizione questa non soddisfatta per le due mandanti che, compilando il modulo predisposto dalla Stazione appaltante, hanno attestato di non essere qualificate per eseguire le parti di servizio assunte. Non è contestato, infatti, che il geologo e il professionista esperto non possedessero i requisiti di qualificazione in misura corrispondente per eseguire i servizi di progettazione che si erano impegnati ad eseguire.

8.3.4. Neppure è invocabile il soccorso istruttorio, come pretende l’appellante, in quanto l’operatività dell’istituto deve escludersi allorquando non si tratta di integrare tardivamente una documentazione che doveva essere acquisita con la domanda di partecipazione, o di accertare la sussistenza di un requisito di partecipazione effettivamente posseduto dalla concorrente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, bensì di integrare un requisito di qualificazione mancante. Del resto, non persuade neppure la doglianza dell’appellante circa l’assenza di una puntuale indicazione delle quote di partecipazione da parte della S.U.A., non venendo in rilievo ai fini dell’esclusione tale profilo bensì la mancanza di un requisito di qualificazione che doveva essere posseduto in misura corrispondente alla quota di esecuzione del servizio assunta.

8.5. Neppure è fondata la censura relativa alla mancata inclusione della figura professionale del geologo nel gruppo di progettazione.

Ed invero, il disciplinare di gara all’art. 11 rubricato “Requisiti per l’esecuzione della progettazione” aveva previsto esplicitamente la costituzione di una Struttura operativa per l’esecuzione della progettazione, al cui interno doveva essere necessariamente presente la figura del geologo: quest’ultimo poteva essere inserito all’interno del Gruppo di lavoro, ove si fosse trattato di soggetto stabilmente incluso in organico della struttura del concorrente o del progettista qualificato indicato o di consulente con i requisiti indicati nel disciplinare; in alternativa, poteva essere inserito nel raggruppamento temporaneo di professionisti, senza richiesta dei requisiti di fatturato, servizi di punta ed organico medio, con il possesso solo dei requisiti generali e professionali, indicando il 100% dell’esecuzione della relazione geologica e l’eventuale curriculum ai fini della valutazione.

In ogni caso, il geologo non poteva indicare alcuna quota di esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura, non possedendo alcuna qualificazione in tal senso: ciò in quanto ciascun operatore economico deve essere qualificato per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire e nel rispetto delle prescrizioni della legge di gara che richiedevano non già la perfetta coincidenza tra quote di qualificazione, partecipazione, esecuzione per i progettisti in raggruppamento, ma soltanto che ci fosse corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione dei servizi oggetto di progettazione.

Ne consegue che legittima è stata l’esclusione dell’appellante, in quanto è indiscusso che il geologo e il professionista incaricato non possedevano pro quota i requisiti previsti dalla legge speciale di gara.

  1. L’appello proposto deve essere respinto.
  2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Daneco Impianti s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio a favore della Regione Calabria, di Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie e Forestali s.p.a., di Salvaguardia Ambientale s.p.a e di Intercantieri Vittadello s.p.a., che liquida forfettariamente in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna parte, oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Rotondano Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Gaetano Zurlo