Sussistenza di carichi pendenti e dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale

TAR Lazio, Sez. I, 11.9.2019, n. 10837

2 Ottobre 2019
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Nel caso in rassegna un operatore economico aveva preso parte ad una gara bandita da Invitalia, nel contesto della quale aveva omesso di dichiarare la pendenza a proprio carico di procedimenti penali.

L’A.N.AC., resa edotta da Invitalia della circostanza ha inflitto all’OE una sanzione pecuniaria con conseguente annotazione della condotta nel casellario informatico sulla scorta del fatto che la fattispecie fosse configurabile come grave illecito professionale incidente sull’affidabilità professionale del concorrente ex art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il TAR ha osservato al riguardo che deve essere la stazione appaltante a dimostrare “con mezzi adeguati” la colpevolezza dell’OE per aver dato luogo a gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità/affidabilità ma nella fattispecie tale dimostrazione non era stata fornita, anzi, la stessa stazione appaltante aveva qualificato l’omissione in questione come mera carenza informativa, tale da non comportare neppure l’esclusione dell’impresa dalla gara.

Sulla scorta di ciò il TAR ha annullato i provvedimenti dell’A.N.AC. rilevando tra l’altro che non sussiste una normativa che obblighi il concorrente, ai fini della partecipazione a una gara, a dichiarare la sussistenza di “carichi pendenti”.

Documenti collegati

  • TAR Lazio Roma sez. I 11/9/2019, n. 10837
    Contratti pubblici – Requisiti generali di partecipazione – Gravi illeciti professionali – Deve essere la stazione appaltante a dimostrare “con mezzi adeguati” la colpevolezza dell’operatore economico per aver dato luogo a gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità/affidabilità

Antonio D’Agostino