Significativa manifestazione dell’agere della P.A.. Responsabilità da contatto sociale e limiti di giurisdizione

Cassazione Sez. Unite – ordinanza 28 aprile 2020, n. 8236

24 Giugno 2020
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Cassazione Sez. Unite – ordinanza 28 aprile 2020, n. 8236

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte attribuisce al Giudice Ordinario, in verità sulla scia di un orientamento già tracciato, la giurisdizione in merito alla lesione del privato e del suo legittimo affidamento nell’agere dell’Amministrazione.

La fattispecie posta al vaglio della Corte trae origine dai rapporti intercorsi tra un privato e un ente comunale a seguito della presentazione di un progetto preliminare di massima (mediante lo strumento del Piano Attuativo Comunale) per la realizzazione una costruzione alberghiera.

Dalla disamina degli accadimenti più significativi della vicenda emerge la fitta rete di comunicazione e di attività intrattenute tra il soggetto proponente e gli uffici dell’ente, culminata nella presentazione da parte del privato di una richiesta di permesso di costruire in deroga, in sostituzione del piano già proposto, su invito stesso dell’amministrazione. Sennonché, pur essendo proseguita la fase di interlocuzione con richiesta di pareri e chiarimenti il Comune, inaspettatamente, decideva di adottare una variante urbanistica che incideva in maniera restrittiva sul regime edilizio ed urbanistico del sito interessato dal progetto, con ciò rendendo impraticabile la soluzione studiata e promossa, sostanzialmente, all’esito di un dialogo protrattosi nel tempo e palesemente volto a indirizzare i passi del privato nella realizzazione dell’opera in questione.

Il netto cambiamento di rotta del Comune, dunque, veniva percepito dal soggetto privato come una lesione dell’affidamento legittimo alimentato dalle richieste e dalle manifestazioni di volontà favorevoli ed incentivanti dell’amministrazione locale.

Da qui l’introduzione del giudizio innanzi al tribunale ordinario volto ad ottenere il conseguente risarcimento del danno.

Il Comune, costituitosi in giudizio, formulava domanda per il regolamento preventivo di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.

Come premesso, la Corte ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. ponendo al centro delle proprie valutazioni la natura della domanda e della condotta – di impronta negoziale – del Comune.

Di contro, il giudice amministrativo è chiamato a conoscere e decidere del legittimo esercizio di un potere autoritativo e come tale dell’azione dell’amministrazione nella pura sfera pubblicistica e solo in tale ambito, nell’attuazione di una tutela effettiva e non solo demolitoria, è possibile ammettere l’accertamento di profili risarcitori causalmente derivanti dalla illegittimità del provvedimento amministrativo.

All’ente, secondo quanto ravvisato dal Supremo consesso è, invece, ascrivibile una responsabilità derivante non dalla mancata/tardata adozione di un provvedimento amministrativo quanto, piuttosto, discendente dal protratto dialogo significativo con la controparte privata, indotta a ritenere che il procedimento in itinere avrebbe avuto un esito favorevole certo.

Ancora una volta, dunque, richiamando precedenti arresti di segno similare (ordinanze nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011) le Sezioni Unite hanno chiarito che, in ipotesi quali quella prospettata, lo spartiacque in punto giurisdizione risiede nella qualificazione della domanda azionata, volta a censurare  la lesione dell’affidamento nutrito nella condotta della P.A. sul piano obbligatorio, tant’è che la pretesa risarcitoria afferisce il ristoro dei danni sofferti per aver intrapreso percorsi negoziali (investimenti imprenditoriali) rivelatisi infruttuosi e, persino, pregiudizievoli per colpe imputabili all’amministrazione medesima (mancata assunzione o annullamento di provvedimenti).

L’affidamento incolpevole del privato nel caso di cui si tratta ha matrice civilistica, risultando leso un diritto soggettivo per effetto dell’integrazione da parte della P.A. di una responsabilità da contatto sociale qualificato.

Il privato, infatti, ha riposto fiducia ed aspettative sì nell’azione amministrativa, ma nella manifestazione di essa integrante in concreto l’assunzione o la “promessa” dell’assunzione di un’obbligazione, cosicché l’affidamento nella correttezza dell’agere della P.A. si traduce nell’affidamento nel “rapporto tra soggetti – la pubblica amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione”.

Laura Fioravanti