Stand still processuale: blocco totale delle attività o dilazione limitata alla sola stipulazione del contratto?

Il precedente che si offre in rassegna presenta una ricostruzione molto interessante del meccanismo dello stand still processuale, delimitandone il perimetro oggettivo di riferimento.

25 Settembre 2020
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Il precedente che si offre in rassegna presenta una ricostruzione molto interessante del meccanismo dello stand still processuale, delimitandone il perimetro oggettivo di riferimento.

Consiglio di Stato, Sez. V, 9.9.2020, n. 5240

Com’è noto ai sensi dell’art. 32, comma 11, del D. lgs. n. 50/2016, dal momento della notificazione del ricorso – ove con lo stesso sia formulata istanza di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione – la stazione appaltante non può stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico risultato aggiudicatario sino a quando non intervenga la pronuncia cautelare del Tar.

Nel caso in questione si lamentava un’errata applicazione della norma da parte della stazione appaltante, la quale aveva sospeso la stipulazione del contratto ma al contempo aveva preteso l’espletamento da parte dell’operatore economico di tutti gli incombenti prodromici alla stipula (in contesa era l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa in cui il disciplinare poneva a carico dell’aggiudicatario l’obbligo, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, di provare la stipulazione di accordi di convenzione con esercizi commerciali entro 45 giorni dall’aggiudicazione).

In particolare, secondo la tesi che l’appellante esponeva in giudizio, il meccanismo dello stand still risponderebbe alla ratio di tutelare non solo l’interesse del concorrente non aggiudicatario dalla c.d. corsa al contratto, ma anche quello dell’aggiudicatario che, all’attivarsi del meccanismo di sospensione, dovrebbe ritenersi sollevato da tutti gli adempimenti funzionali alla stipula del contratto.

In altre parole dovrebbe ritenersi sospeso l’intero segmento procedimentale successivo all’aggiudicazione e non solo la stipulazione del contratto poiché successivamente alla notifica di un ricorso sarebbe posta in discussione la legittimità del provvedimento di aggiudicazione ed ogni attività successivamente posta in essere dall’amministrazione potrebbe rivelarsi inutile.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’appello ha però fornito una lettura restrittiva dell’istituto.
Secondo il Supremo il meccanismo di stand still tutela l’interesse del concorrente non aggiudicatario impugnante l’aggiudicazione, poiché consente il primo vaglio giudiziario dei motivi di ricorso a contratto non ancora concluso e in condizioni tali da poter assicurare al ricorrente tutela piena senza eccessiva compromissione dell’interesse pubblico, come invece accadrebbe se fosse accolta l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione con il contratto già stipulato e l’esecuzione avviata.

L’interesse dell’aggiudicatario e quello, omogeneo, dell’amministrazione alla celere stipulazione del contratto sono, dunque, destinati a recedere, ma per un periodo di tempo molto limitato e proprio perché si tratta di un impedimento procedimentale, deve intendersi limitato alla stipulazione del contratto e non anche alle altre attività prodromiche alla stipulazione quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario.
Diversamente, se nel tempo di durata dello stand still non fosse consentita, oltre alla stipulazione del contratto, alcun’altra attività procedurale, ne deriverrebbe l’inevitabile allungamento dei tempi di conclusione della procedura posto che, a periodo dilatorio concluso, la stipulazione del contratto dovrebbe comunque attendere l’espletamento degli ulteriori incombenti previsti dalla legge di gara nel frattempo sospesi.

D’altra parte, osserva il Consiglio di Stato, l’attività procedurale prodromica alla stipulazione del contratto viene a dilatarsi in tutti i casi in cui il giudizio amministrativo si conclude coll’annullamento degli atti impugnati.
Il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 deve quindi ritenersi riferito, secondo la linea interpretativa fornita dal precedente in questione, alla sola stipulazione del contratto.

Antonio D’Agostino