Nella revisione periodica prezzi va applicato l’indice FOI più specifico

13 Gennaio 2016
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Con sentenza del 28/12/2015 n. 2762 i giudici del Tar Milano sottolineano la necessità di interpretare gli obblighi e le clausole del Capitolato Speciale in materia di revisione prezzi alla luce dei principi sottesi allo stesso istituto della revisione.

Si tratta, infatti, di tenere presente le ragioni un meccanismo che, a cadenze determinate, comporta la definizione di un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti, in quanto incidente sull’equilibrio contrattuale.

Il Tribunale quindi perviene ad un’interpretazione secondo ragionevolezza di una clausola del Capitolato che prevede la revisione periodica dei prezzi secondo indice FOI, senza specificare se si tratti all’indice FOI generale o a quello specifico per il combustibile (categoria “04 – abitazione, acqua e combustibili”).

Avendo l’appalto oggetto servizio di gestione calore di diverse centrali termiche ed impianti del Comune, il sottotipo di indice FOI specifico che più si avvicina alla fornitura specifica risulta essere il più adeguato a “cogliere, certamente più dell’indice generale, le reali oscillazioni, nel tempo, della peculiare fenomenologia economica presa in considerazione, aderendo alla sua concreta realtà effettuale”

Nell’applicazione dell’Istat FOI specifico, occorrerà in ogni caso calcolare la revisione verificando che il costo del combustibile non sia stato inferiore al predetto importo revisionato per ragioni legate al caso specifico (ad esempio, in presenza di una fornitura che ha garantito all’impresa un costo del combustibile insensibile all’aumento dei prezzi dello stesso).

Val al testo della sentenza