Non è inibito alle commissioni di gara avvalersi di consulenze esterne

Secondo Palazzo Spada, non è inibito alle commissioni di gara avvalersi di consulenze esterne (C.d.S. VI, 5 aprile 2012 n. 2026; T.A.R. Puglia Bari I, 20 agosto 2012 n. 1583); è invece essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa.

Consiglio di Stato, sez. sez. III 15/1/2016, n. 112

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