Commissioni di gara: sì alle consulenze esterne senza attribuzione dei punteggi

21 Gennaio 2016
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Il Consiglio di Stato torna ad occuparsi delle commissioni giudicatrici.

Con la sentenza 15/1/2016 n. 112, la terza sezione ha rilevato come non sia inibito alle commissioni di gara avvalersi di consulenze esterne (cfr. C.d.S. VI, 5 aprile 2012 n. 2026; T.A.R. Puglia Bari I, 20 agosto 2012 n. 1583), mentre è essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa.

Il consulente esterno, infatti, non ha il potere di affiancare nelle proprie valutazioni la Commissione, limitandosi la sua attività all’esame delle caratteristiche tecniche dell’offerta (nel caso di specie esame del software e dei servizi aggiuntivi in materia di gestione dei dispositivi medici software).

Il potere di attribuire i punteggi rimane pertanto esclusiva del plenum della commissione di gara.

Il Collegio ha affrontato anche la questione concernente la possibilità per la Commissione di procedere con l’audizione personale di tutte le concorrenti sulle caratteristiche del progetto tecnico presentato.

Al riguardo la Sezione evidenzia che l’art. 46 del d.lgs. n. 163 espressamente consente, al comma 1, alle stazioni appaltanti di chiedere chiarimenti sulle offerte ai singoli concorrenti. Anche la Corte di Giustizia, sentenza 29 marzo 2012 n. 599, si è espressa sull’argomento affermando che l’art. 2 della direttiva 2004/18 non osta a una disposizione del diritto nazionale, secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere per iscritto ai candidati di chiarire la loro offerta, senza tuttavia chiedere o accettarne alcuna modifica. La Corte UE ha però precisato che nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone, l’amministrazione aggiudicatrice deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta.

Pertanto le stazioni appaltanti possono chiedere chiarimenti sulle offerte ai concorrenti in gara, fermo restando che nell’ambito di tale attività deve essere garantito il principio (basilare) di parità di trattamento.