Acquisti informatici: obbligo di adesione alle convenzione. Chi autorizza le deroghe?

27 Gennaio 2016
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La legge di stabilità introduce un preciso obbligo di adesione alle convenzioni Consip o dei  soggetti aggregatori (comprese le centrali di committenza regionali) per gli acquisti informatici e servizi di connettività per tutte le pubbliche amministrazioni e, pertanto, anche per comuni.

E’interessante l’aspetto operativo disegnato dal legislatore che ammette delle deroghe limitatissime rimesse, peraltro, ad un procedimento autorizzativo che chiama in causa la responsabilità    dell’organo di vertice amministrativo  che, dai primi commentatori, viene  identificato nel segretario comunale anche virtù della funzione di responsabile della prevenzione della corruzione.

I commi interessati da questo nuovo obbligo sono quelli compresi tra il comma 512 ed il comma 520 della legge 208/2015.

L’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività

Il comma  512 introduce l’obbligo dell’adesione alle convenzioni (di Consip, dei soggetti aggregatori e delle centrali regionali) al fine di “garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione” degli acquisti di beni informatici e servizi di connettività.
In sostanza come si legge nelle relazioni  tecniche degli uffici del Senato  “la disposizione ha la finalità di ridurre, in linea con le indicazioni derivanti dai processi di spending review in atto, la spesa informatica delle pubbliche amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato della PPAA come definito dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
Da notare che il legislatore avrebbe    sostanzialmente previsto una nuova categoria merceologica che – sempre nelle relazioni tecniche elaborate in fase di redazione delle varie bozze – poteva ben “essere introdotta all’interno del D.L. 95/2012, articolo 1, comma 7, che già estende, per particolari categorie merceologiche, a tutte le PA e alle società inserite nel conto economico consolidato della PA l’obbligo di ricorrere agli acquisti centralizzati proprio delle sole amministrazioni statali”.

In relazione agli acquisti in argomento, il comma 512 puntualizza che l’obbligo riguarda tutte  le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

La disposizione ha un chiaro intento di consentire un governo unitario e un maggior coordinamento dell’attuazione dei progetti informatici nella PA, in linea con quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale e dall’Agenda digitale italiana.

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