Netta separazione tra i requisiti di partecipazione alla gara e quelli di valutazione dell’offerta

12 Febbraio 2016
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Il Tar Lazio con la recente sentenza n. 19 del 20 gennaio ha ribadito il principio di netta separazione tra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta.

Il Collegio ha osservato che sul tema la giurisprudenza ha spiegato che “Nelle gare pubbliche è indebito includere, tra i criteri di valutazione delle offerte, elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati), anziché alla qualità dell’offerta, alla luce dei principi ostativi ad ogni commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e criteri afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, in funzione dell’esigenza di aprire il mercato, premiando le offerte più competitive, ove presentate da imprese comunque affidabili, anche allo scopo di dare applicazione al canone della par condicio, vietante asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo; di qui la necessità di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli pertinenti all’offerta ed all’aggiudicazione, non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione dell’incidenza dell’organizzazione sull’espletamento dello specifico servizio da aggiudicare (Consiglio di Stato sez. V 20 agosto 2013 n. 4191).

Il Tar Lazio ha inoltre osservato che è vero che la giurisprudenza, da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5197/2012, ha consentito alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo ma solo per gli appalti di servizi e a determinate condizionia) se aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta e b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo”.

Ciò in quanto  è stato teorizzato che il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara può essere interpretato “cum grano salis”, per cui dunque le stazioni appaltanti – nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione dell’offerta – possono prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara.

Si tratta comunque di un’eccezione che la giurisprudenza ha riservato agli appalti di servizi.

In merito al principio di separazione tra requisiti soggettivi ed oggettivi si segnala una sentenza analoga del tar Veneto, pubblicata il giorno prima (sent. n. 30 del 19/01/2016), secondo la quale “non è ammesso inserire nei criteri di valutazione delle offerte elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (come, ad esempio, la pregressa esperienza maturata) in luogo di elementi relativi alla qualità dell’offerta, proprio in ragione del divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e criteri (oggettivi) di valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione.”

Sempre di recente si segnala altresì la sentenza del Consiglio di Stato, n. 5181 del 12 novembre 2015: “per quanto riguarda la contestata commistione di elementi di partecipazione e di valutazione dell’offerta (oggetto del settimo motivo d’appello), si deve rilevare, contrariamente a quanto assunto dal TAR, che il possesso della certificazione UNI EN 13816 in relazione a servizi già svolti, premiato con l’attribuzione di 3 punti dall’art. 15 del Disciplinare, può in effetti costituire un’ipotesi di inammissibile commistione dei cd. requisiti soggettivi ed oggettivi di origine e valenza comunitaria (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4191), poiché l’amministrazione regionale ha inserito, tra i requisiti di valutazione dell’offerta, il requisito di esperienza propria dell’impresa: in questo caso, infatti, nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante finirebbe con il confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, in violazione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, che pone una chiara e ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

VAI AL TESTO DELLA SENTENZA

Redazione