Controllo dei requisiti di genere ex art. 48 del codice: se il fax non funziona

22 Febbraio 2016
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Un operatore economico ha partecipato ad una procedura ad evidenza pubblica indetta dal M.I.B.A.C. e si è visto escludere, con conseguente escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’A.N.A.C., perché, secondo la stazione appaltante, non avrebbe, a seguito di richiesta, ex art. 48 codice appalti, dimostrato il possesso del requisito di aver eseguito uno o più lavori pari ad euro 500.000,00 in ambito sottoposto alle disposizioni di tutela di cui alla Parte II del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed eseguiti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara.

Il Tribunale Amministrativo del capoluogo partenopeo, con la pronuncia in rassegna, dopo aver precisato che il bene della vita cui aspira il ricorrente deve essere circoscritto al travolgimento dell’atto di esclusione, per evitare l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 48, primo comma, del d.lgs. n. 163/2006, ha accolto le doglianze dell’operatore economico, il quale ha provato e dimostrato documentalmente di non aver ricevuto la richiesta del 28 gennaio 2015 a causa di un malfunzionamento del proprio apparecchio di ricezione fax.

La società esclusa ha prodotto in giudizio il rapporto di intervento della ditta di manutenzione dell’apparecchio fax, attestante che nella medesima data (28.1.2015) i tecnici incaricati avevano prelevato il dispositivo fax non funzionante (recante anomalia “perdita dati”) per le opportune riparazioni: dal successivo rapporto della medesima ditta risultava che tale apparecchio fax era stato riconsegnato alla società proprietaria soltanto successivamente alla data in cui il MI.I.B.A.C. aveva inviato la comunicazione.

È risultato, secondo il G.A., incontrovertibile, che alla data di spedizione della nota a mezzo fax, l’apparecchio fax del partecipante alla gara non era operativo e non era installato presso la sede della società, siccome ricoverato in assistenza.

Pertanto, secondo la sentenza in rassegna, deve ritenersi che, a quella data, la ditta interessata versava in un’oggettiva ed incolpevole condizione di inconsapevolezza della richiesta trasmessa dall’amministrazione e, altresì, nell’impossibilità di assolvere l’onere probatorio richiesto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 48 del codice degli appalti pubblici.

La decisione del giudice amministrativo campano rileva in quanto consente di effettuare riflessioni sia in ordine all’attualità dell’utilizzo del telefax per effettuare le comunicazioni prescritte dal codice appalti e sia in ordine al valore probatorio di attestazioni proveniente da un soggetto privato.

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Redazione