Tar Campania: la stazione appaltante può indicare una soglia di sbarramento discrezionalmente

11 Marzo 2016
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Il Tar Campania – Salerno con la sentenza 476 del 2 marzo, ha ribadito che è riconosciuta all’amministrazione una facoltà discrezionale in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come le è riconosciuta la facoltà di prevedere una soglia di sbarramento.

 

Il Collegio, chiamato a pronunciarsi in merito alla legittima previsione della stazione appaltante di una soglia di sbarramento al limite del 50% del punteggio massimo, ha richiamato un caso analogo, risolto in primo grado dal T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, n. 368 del 23 aprile 2015 e in secondo grado Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5468 del 10 novembre 2015.

 

In tale caso, i giudici di primo e secondo grado dopo aver richiamato il contenuto dell’art. 83, comma 2, d.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui: “il bando di gara … elenca i criteri di valutazione e precisa  la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato”) sono stati concordi nel ritenere che l’Amministrazione dispone di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche (cfr. ad es. C.d.S., V, 12 giugno 2013, n. 3239; 22 gennaio 2015, n. 257; 18 giugno 2015, n. 3105), e che l’eventuale soglia di sbarramento potrebbe pertanto essere censurata solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità.

 

Il Collegio campano, richiamando tali precedenti ha dunque precisato che E’ riconosciuta all’amministrazione una facoltà discrezionale in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che ha proprio la finalità di consentire la ponderazione di diversi elementi dell’offerta stessa, da indicare in ordine decrescente di importanza, con attribuzione di un range di punteggi, che può assegnare preminente importanza ad uno di essi, ad esempio al merito tecnico piuttosto che alla mera convenienza economica, in relazione all’oggetto dell’appalto e nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità.

Ha, altresì specificato che “la scelta in concreto esercitata dall’amministrazione limitata alla prefigurazione di una sorta di soglia di sbarramento legittima, tenuto anche conto del principio generale codificato dall’art. 83 comma 3, d.lg. n. 163 del 2006, non risulta né abnorme né irragionevole” (cfr. T.A.R. Lazio Roma sez. III 17 marzo 2014 n. 2947) e che  “nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la predeterminazione di una soglia qualitativa minima di sbarramento, lungi dal pregiudicare una partecipazione qualificata, esprime una scelta della stazione appaltante di privilegiare offerte particolarmente appezzabili che non può dirsi manifestamente irragionevole” (T.A.R. Toscana sez. I 4 maggio 2012 n. 863).

Infine, il Tar Campania ha statuito che  il sindacato giurisdizionale nei confronti delle scelte amministrative operate in materia, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità (V, 12 giugno 2013, n. 3239; 8 aprile 2014, n. 1668; 22 gennaio 2015, n. 257).

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