Nuovo codice degli appalti: gli affidamenti nel sottosoglia comunitario (con le modifiche del testo approvato il 15 aprile)

18 Aprile 2016
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Infine, il nuovo codice degli appalti e delle concessioni è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2016 rispettando, pertanto, l’impegno assunto (>> IL TESTO COMPLETO).

In relazione ai contributi in esame – relativi alla questione dei contratti sotto la soglia comunitaria – si devono registrare rilevanti modifiche rispetto allo schema approvato il 3 aprile 2016.

Si rilevava nel pregresso contributo che il primo comma dell’articolo 36 (contratti sotto soglia), in relazione all’affidamento ed all’esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture faceva un rinvio all’articolo 4 e quindi ai principi applicabili in caso di affidamento dei contratti pubblici esclusi.
Norma, l’articolo 4 che risultava limitata – ante approvazione intervenuta il 15 aprile 2016 – ad imporre la sola applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Il richiamo in parola è mutato – come si vedrà l’attuale comma 1 dell’articolo 36 richiama il primo comma dell’articolo 30 relativo ai principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni – e risulta modificato, inoltre, lo stesso articolo 4 che oggi, sempre in tema di appalti esclusi e quindi non applicabile ai contratti sotto la soglia comunitaria, contiene dei riferimenti anche al principio della tutela dell’ambiente e dell’efficienza energetica.

2. I principi da rispettare nell’affidamento ed esecuzione dei contratti sotto soglia 
Per effetto di quanto, l’articolo 36 – in relazione all’affidamento ed alla esecuzione dei contratti sottosoglia -, richiama l’articolo 30, comma 1, che ribadisce, ampliandoli, i principi che normalmente risultano diretti a presidiare l’affidamento dei contratti d’appalto e delle concessioni. La nuova disposizione, in ogni caso, viene ampliata ed aggiornata.
Dalla tabella sotto riportata – tabella 1- è facile verificare che lo sforzo di semplificazione/riduzione di un corpusnormativo impressionante (riconducibile evidentemente al decreto legislativo 163/2006 ed al regolamento attuativo del codice) ha portato all’accorpamento (almeno) dei commi 1 e 2 dell’articolo 2 nel primo comma dell’articolo 30 del nuovo codice degli appalti e delle concessioni.

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