La risoluzione in assenza di stipula del contratto

Secondo il TAR Campania sez. I 11/4/2016 n. 1772 non esiste giurisdizione amministrativa  in tema di risoluzione di un rapporto contrattuale in fase esecutiva, benché non ancora formalizzato dalla stipula del relativo contratto.

20 Aprile 2016
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Secondo il TAR Campania sez. I 11/4/2016 n. 1772 non esiste giurisdizione amministrativa  in tema di risoluzione di un rapporto contrattuale in fase esecutiva, benché non ancora formalizzato dalla stipula del relativo contratto.

La mancata stipula del contratto

La decisione ha origine dal ricorso dell’aggiudicatario di un appalto avente ad oggetto il servizio di igiene urbana.

Dopo una serie di vicende giudiziare, il servizio veniva affidato all’impresa, servizio che che veniva iniziato prima che si pervenisse alla stipula del contratto. Sul presupposto di presunti inadempimenti della ricorrente alle prescrizioni del Capitolato d’appalto, l’amministrazione aveva diffidato la ricorrente al puntuale rispetto di tali obblighi, per poi deliberare la risoluzione contrattuale, pur in assenza della stipula del contrato.  r

I principi di diritto affermati

I giudici amministrativi hanno applicato il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in base al quale “le controversie nascenti dall’esecuzione contratti di appalto di opere hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della p.a., anche quando questa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto; con la conseguenza che dette controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, pur se la decisione dell’autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell’atto amministrativo (nella specie provvedimento di sospensione dei lavori), il quale non cessa di operare, per questo suo connotato, nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti.” (Cass. Sez. un., 14 giugno 2006 n.13690; Id., n.9100/2005; Id., n. 9391/2005).

Fatta questa premessa, il Tar ha sancito che la controversia in esame verta in materia di diritto soggettivo e debba devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti l’oggetto è la risoluzione di un rapporto contrattuale in fase esecutiva, benché non ancora formalizzato dalla stipula del relativo contratto, caratterizzato dal sinallagma delle prestazioni – e, quindi, dalla coppia “diritto-obbligo” – e dalla pariteticità delle parti.

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Redazione