Nuovo codice appalti, la qualificazione delle stazioni appaltanti e l’ambito operativo dei comuni non capoluogo

6 Maggio 2016
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Una delle disposizioni maggiormente innovative del nuovo codice degli appalti declinato nel decreto legislativo 50/2016 – anche se non immediatamente in vigore come puntualizzato dal comma 10 dell’articolo 2016, è probabilmente l’articolo 37 che dispone in tema di “aggregazioni e centralizzazioni delle committenze”. Si tratta, tra l’altro di una disposizione perfezionata anche grazie all’intervento del Consiglio di Stato nel parere n. 855/2016.

L’articolo 37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) – nel Titolo II del codice (Qualificazione delle stazioni appaltanti), Parte II relativa ai contratti di forniture, servizi e lavori – , nel combinato disposto, come si legge nella redazione al codice, con l’articolo 38 recepisce il criterio di delega di cui all’articolo 1, lettere bb) e dd), in merito alla necessità di ridurre il numero delle stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla base di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

L’articolo, in particolare, prevede una generale riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti disponendo, in coerenza con il criterio di delega, anche l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unioni dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore (comma 4). E, pertanto, forme di accentramento abbastanza diverse da quelle attualipreviste nel comma 3bis dell’art. 33 del decreto legislativo 163/2006.

Si dirà in sede di commento specifico, quanto sia rilevante questa disposizione che consente di superare il meccanismo articolato creato ed innestato nel comma 3-bis dell’articolo 33 del pregresso codice dei contratti (d.lgs. 163/2006) con differenti opzioni di centralizzazione – non sempre chiarissime – anche contraddittorie rispetto all’obbligo, formalmente previsto per i comuni con meno di 5 mila abitanti di associarsi in unioni di comuni. Evidentemente, l’obbligo generalizzato che consente di ossequiare, l’obbligo della centralizzazione delle procedure impone una sorta di doppio intervento nel senso che se, ante nuovo codice degli appalti e delle concessioni, la concentrazione delle procedure in unione di comuni era di per sé sufficiente e tale da consentire l’espletamento degli appalti per importi superiori a 40mila euro, nell’attuale ordinamento l’accentramento in unione non è più – di per se solo – sufficiente a consentire lo svolgimento delle procedure – al di sopra delle soglie per cui è consentito il procedimento diretto ed autonomo (per forniture e servizi per importi pari o superiori a 40 mila e/o, per importi pari o superiori ai 150 mila euro per i lavori) considerato che la stazione/centrale unica costituita in unione dovrà, per poter espletare appalti – salvo l’adesione ai soggetti aggregatori – ricevere la qualificazione dall’ANAC.

La norma sul sistema di qualificazione – come indica il comma 14 – non si applicherà agli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 ovvero nel caso degli appalti dei settori speciali.
In particolare, l’ art. 115 (Gas ed energia termica), l’art. 116 (Elettricità), l’art. 117 (Acqua), l’art. 118 (Servizi di trasporto), l’art. 119 (Porti ed aereporti), l’art. 120 (Servizi postali) ed infine l’art. 121 (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi).

In premessa, si può annotare che i livelli di aggregazione sono stati decisi dal legislatore in ragione degli importi degli affidamenti.

In premessa sulle nuove disposizioni contenute nell’articolo 37 e 38 del codice, occorre puntualizzare che il comma 10 dell’articolo 216 dispone che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’ articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 179/2012 come convertito con modifiche con legge 221/2012.

È sufficiente pertanto, per avviare procedimenti autonomi, avere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

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