Nuove precisazioni dell’ANAC anche per i comuni non capoluogo

16 Maggio 2016
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a cura di Stefano Usai

Risultano preziosi, e tutt’altro che scontati, i primi chiarimenti forniti dall’ANAC – comunicazione 11  maggio 2016 rubricata “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016” – soprattutto negli snodi su passaggi specifici o da pregressi contratti caratterizzati da opzioni di prosecuzione ed in relazione alla delicata questione del regime transitorio rimesso ad una norma  articolatissima (art. 216) fermo restando che, almeno secondo  chi scrive,  alcune sottolineature  risultano ancora necessarie.

2. Gli affidamenti soggetti alle norme del pregresso codice  – le opzioni contrattuali  

In primo luogo, si ribadisce che le norme del decreto legislativo 163/2006 continuano ad applicarsi in relazione a tutti gli avvisi pubblicati fino al 19 aprile secondo le forme di pubblicità obbligatoria e quindi “in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente”.

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Vedi anche:
Comunicato Presidente ANAC 11 maggio 20116
Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016

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