Le procedure sotto soglia nel nuovo Codice appalti
La complessità del Decreto Legislativo50/2016 rubricato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)”, conosciuto come “nuovo codice dei contratti”, abrogante il d.lgs.163/2006, induce a trattare gli argomenti separati in modo da consentire un migliore apprendimento.
S’intende qui esaminare l’art. 36 “Contratti sotto soglia” unitamente a quelli funzionalmente collegati a questo.
E’ da premettere, per memoria, che l’art.36 gode attualmente del regime transitorio di attuazione nelle more dell’adozione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del codice, da parte di ANAC, ex comma 7, delle linee guida concernenti le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
Per cui fino all’adozione di dette linee guida, giusto l’art. 216 c.9 del codice, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente, da intendersi quello relativo all’”Amministrazione trasparente” per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.
La lettura di detto articolo rileva che in questo periodo transitorio, il Legislatore ha posto l’attenzione, per l’individuazione degli operatori economici, ad un’indagine di mercato presupposto di una selezione e non anche all’affidamento diretto che rimarrebbe, momentaneamente, escluso per l’assenza di una disciplina transitoria. Si potrebbe ipotizzare pur tuttavia, che le stazioni appaltanti possano svolgere “una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari”.
Per approfondire l’argomento
Il nuovo codice dei contratti pubblici
Le procedure sotto soglia alla luce delle Linee guida ANAC
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