La mutazione semantica dell’affidamento diretto sotto 40.000 euro: involuzione di una norma

2 Agosto 2016
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L’ affidamento diretto è conosciuto nell’ambito della contrattualistica pubblica come un sistema di scelta dell’operatore economico caratterizzato da una procedura eccezionale con la quale si possono fronteggiare tutte quelle esigenze negoziali che direttamente non possono essere soddisfatte con le procedure ordinarie, ed è pure caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante.

Quest’ultima evenienza rientrava nella c.d. “acquisizione in economia di beni e servizi”, di cui all’art.125 del d.lgs.163/2006i dell’abrogato codice, in cui l’affidamento diretto, ai sensi del comma 10, era consentito in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spese, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Il comma 11, inoltre, lo ammetteva per spese sotto il valore di 40 mila euro e il successivo comma 12 prevedeva che l’affidatario fosse stato in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Successiva prescrizione, contenuta nel comma 13, era il divieto di frazionare artificiosamente la spesa, ora regolato dall’art.35 del d.lgs.50/2016, al fine di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. Infine la procedura doveva avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento fondanti la motivazione del provvedimento autorizzatorio dell’acquisto in economia.

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