Il combinato disposto del comma 450 dell’art.1 della L 296/2006 e il comma 6 dell’art.36 del d.lgs.50/2016. Un’antinomia?

29 Agosto 2016
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V. Quintaliani (www.appaltiecontratti.it 29/8/2016)

Usualmente le norme si leggono al momento della loro emanazione senza poi soffermarvi l’attenzione per una loro ragionevole interpretazione, qualora impongano una lettura sistematica specialmente quando fra queste, nel loro silenzio, emerga un criterio di collegamento tale da suscitare nell’interprete il dubbio se queste determinino o no un’antinomia.

Ciò premesso, vorrei soffermare l’attenzione, magari promuovendo anche una discussione, sul combinato disposto del comma 450 secondo periodo dell’art.1 della L.296/2006 e del comma 6 dell’art.36 del D.lgs.50/2006, tale da poter rendere, loro previa lettura sistematica, un’argomentazione organicamente strutturata per dare la risposta alla domanda posta nel titolo. La prima norma testualmente dispone:[…] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché  le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione […]”.

Mentre, le seconda, il comma 6 dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, testualmente dispone: “[…] Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica […]”.

Muovendo dai dati normativi come sopra letti è conseguente la domanda: quale delle due disposizioni è applicabile? La domanda sorge perché da un punto di vista semantico l’espressione linguistica deontica “sono tenute” contenuta nel comma 450, si oppone all’altra permissiva ”possono procedere”, determinando linguisticamente due azioni contrapposte e giuridicamente due norme antinomiche.

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Redazione