La tutela dei lavoratori negli appalti privati e pubblici dopo la legge europea 2015-2016

2 Settembre 2016
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L’art. 30 della legge 7 luglio 2016, n. 122 ha riformulato il testo dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cd. Legge Biagi), come segue: “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda” (1).

Con la modificazione si specifica che l’esclusione della natura di trasferimento d’azienda (o di parte d’azienda), soggetta alla diversa disciplina dell’art. 2112 cod. civ. di maggior tutela dei lavoratori, è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa ed alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa ed operativa.

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Redazione