L’assicurazione dei fatti illeciti della e nella pubblica amministrazione

26 Settembre 2016
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S. Lazzini (www.appaltiecontratti.it 26/9/2016)

Quando la PA è contraente assicurato.
Quando puo’ essere solo contraente mentre assicurati sono i suoi dipendenti.
Quando invece vi è divieto di pagamento del premio con soldi pubblici.

Quando vi è un danno alle cose o alle persone, la pubblica amministrazione è considerata alla stregua di un qualsiasi altro danneggiante privato.

La controversia andrà proposta davanti al giudice ordinario e il rimedio assicurativo è la polizza di Responsabilità Civile Terzi.

Colui che ha subito il danno ha facoltà di chiamare in giudizio solo la pubblica amministrazione intesa come apparato oppure, in virtu’ della norma costituzionale dell’articolo 28, anche il singolo responsabile.

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Redazione