La nuova conferenza di servizi

L’entrata in vigore della nuova conferenza di servizi ha creato l’esigenza di esaminare le implicazioni di questo procedimento indispensabile per l’approvazione di istanze, programmi, progetti, pubblici e privati

27 Settembre 2016
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Estratto dalla premessa al volume “La nuova conferenza di servizi“, a cura di Antonino Cimellaro – Andrea Ferruti, Maggioli Editore

All’entrata in vigore di un nuovo testo di legge (per precisione, delle nuove disposizioni degli artt. 14 e segg. della legge 241/1990, come recate dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127) e soprattutto quando, alla luce del nostro modesto sapere, esso si presenta (non sembri esagerato il termine!) “rivoluzionario”, occorrerebbe astenersi, come rilevano taluni scaltri osservatori, dai commenti immediati, che sovente si risolvono in esercizi compilativi o calligrafici (e potrebbero fare spendere inutilmente qualche soldo).

Quale potrebbe essere, allora, la ragione che consenta di violare il – condivisibile, in linea di principio – suindicato assunto?

La ragione, che anche a giudizio degli autori consente di superare il “vallo” ed aprire quindi la via ad un primo approccio pratico-operativo sul nuovo assetto normativo, riposa sull’obiettivo, forse meno ambizioso ma essenziale in questa prima fase applicativa dell’importante riforma ordinamentale, di sceverare in anteprima la linea di demarcazione “normativa” tra “il prima” e “il dopo”, avendo ben presente la differenza tra novità sostanziali – le cui norme non si applicano al pregresso e di cui occorre tener conto solo per il futuro – e novità procedurali/procedimentali/processuali per le quali vige la regola opposta.

È infatti ben chiaro agli autori che vi sono enti o amministrazioni che hanno in corso procedure avviate con il precedente regime e come gli stessi, se non ricevono –  nonostante la norma di diritto transitorio di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 127/2016 – le prime indicazioni, rischino, nel necessario raccordo tra le precedenti e le nuove regole (difformi), di restare in mezzo al guado (ad onta dell’ineludibile “principio di continuità dell’azione amministrativa”).

In altri termini, vi potranno essere tante interpretazioni o visioni diverse della conferenza, ma le conferenze si devono pur sempre svolgere.

Le indicazioni schematiche della modulistica poste in fondo al volume potrebbero aiutare (con la proposta nei punti principali di due modelli riferiti al prima e al dopo di una stessa fase procedimentale) nel compito di orientare gli operatori nei casi concreti.

Con questo spirito “di servizio” (procedendo per tentativi ed errori nel senso “pretenziosamente” scientifico), ci accingiamo – rinviando per gli approfondimenti di dottrina alle indicazioni bibliografiche poste in fon-do al volume – a presentare questo primo approccio, avendo il conforto di un lungimirante editore.

Redazione