Il gestore del servizio uscente non può prendere parte alla nuova gara d’appalto
L. Catania (La Gazzetta degli Enti Locali 11/10/2016)
Il T.A.R. di Palermo (sentenza n. 01599/2016) ha escluso la possibilità per il gestore uscente dal servizio di non poter più prendere parte alla nuova gara d’appalto. I giudici amministrativi palermitani hanno interpretato restrittivamente il principio di rotazione in materia di procedura negoziata in assenza della pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 57 comma 6 dell’ormai abrogato D.lgs. n. 163/2006.
Secondo il T.A.R. siciliano la “rotazione” costituisce una garanzia minima di trasparenza e concorrenzialità a presidio del settore degli appalti pubblici. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha quindi ritenuto che la corretta interpretazione della norma (art. 57, D.lgs. n. 163/2006) imponga all’amministrazione aggiudicatrice di astenersi radicalmente dall’invitare una ditta uscente alla nuova procedura negoziata, pena l’infrazione al principio di rotazione il quale, si affianca a quelli di trasparenza e di parità di trattamento.
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