Principio di rotazione negli appalti: un paradosso giuridico

17 Ottobre 2016
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L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 14/10/2016)

La giurisprudenza amministrativa ha inaugurato l’ennesima querelle interpretativa della quale non si sentiva alcun bisogno: escludere, o non escludere, il precedente affidatario di un appalto, per garantire l’applicazione del principio di rotazione?

Il problema si pone, come sempre, perché sul punto i giudici si dividono. In particolare, i TAR vedono una certa prevalenza della tesi secondo la quale il precedente affidatario va sempre escluso. In Consiglio di Stato pare prevalere la teoria opposta.

La disciplina del principio di concorrenza nel d.lgs. 50/2016 sembra stia rafforzando nei giudici la convinzione che il principio di rotazione postuli la necessità di non coinvolgere, scaduto il contratto, il precedente affidatario in una nuova procedura (ovviamente, che non sia aperta o ristretta) per riaffidare la prestazione contrattuale.

Ne è un esempio evidente la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 4 ottobre 2016, n. 419, secondo la quale è da considerare legittimo il mancato invito di una ditta ad una procedura negoziata attivata in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 nel caso in cui si tratti dell’operatore economico che nell’anno precedente aveva svolto lo stesso servizio oggetto della gara. L’esclusione, secondo il TAR Friuli è giustificata appunto dal principio di rotazione, enunciato dall’articolo 36, comma 1, sempre del codice dei contratti, che costituisce, per il TAR, “una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, la quale prevale sulla normativa sulle gare in generale”.

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Redazione