ANAC, consultazione on line: Schema di Linee guida recanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016)

Comunicato Presidente ANAC del 20 dicembre 2016

21 Dicembre 2016
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Comunicato Presidente ANAC del 20 dicembre 2016

L’Autorità pone  in consultazione pubblica lo schema di Linee guida recanti indicazioni  sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 13  del d.lgs. 97/2016), relativo agli obblighi di trasparenza riguardanti i  titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e  i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Rispetto alla  precedente versione dell’art. 14, risulta ampliato in modo significativo il  novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere conoscibili  le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a  vario titolo ricoprono ruoli di vertice a cui sono attribuite competenze di  indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione  attiva.

Giova  sottolineare, in particolare, l’estensione degli obblighi di trasparenza  contenuti nell’art. 14, a tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali. In  allegato alle Linee Guida l’Autorità ha ritenuto opportuno rendere disponibili  anche moduli di pubblicazione dei dati al fine di agevolare le amministrazioni  e rendere uniformi le modalità di pubblicazione. Sulla base di quanto previsto  dall’art. 14 co.1 bis il legislatore ha escluso la pubblicazione dei dati dei  titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo  comunque denominati attribuiti a titolo gratuito.

Con  riferimento alla disposizione transitoria contenuta nel co. 1 dell’art. 42 del  d.lgs. 97/2016, l’Autorità ha ritenuto opportuno, da una parte, anche in relazione  alle richieste pervenute, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla chiara  individuazione dei soggetti su cui grava l’obbligo di comunicazione, al fine di  evitare disparità di trattamento nell’applicazione della norma, valutate anche  le conseguenze sanzionatorie che il mancato assolvimento dell’obbligo comporta;  dall’altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di pubblicazione in  questione visto l’impatto organizzativo ad essi connesso.

A tal fine,  per tutti i soggetti tenuti per la prima volta all’ostensione dei  dati ai sensi del novellato art. 14, – in particolare, dirigenti e titolari di  posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali, nonché nei comuni  con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche i titolari di incarichi  politici – si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017.

Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare  pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 entro il 31 marzo 2017, fatta  eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali  vale l’ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l’art. 14 rinvia, e  cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della  dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche  e riferiti all’anno 2016.

Le Linee guida  costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia  nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di  incompatibilità delle disposizioni in argomento con l’organizzazione di tali  soggetti.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 dicembre  2016

Il Segretario, Maria Esposito

DOCUMENTI ALLEGATI
Documento in consultazione schema di Linee  guida recanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013  (come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016)

Redazione