La qualificazione degli operatori economici dopo il nuovo regolamento sulle SIOS

Brevi annotazioni sulle innovazioni introdotte in materia di esecuzione di lavori pubblici dopo l’entrata in vigore del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248

23 Gennaio 2017
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Brevi annotazioni sulle innovazioni introdotte in materia di esecuzione di lavori pubblici dopo l’entrata in vigore del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248

A cura dell’Ing. Accursio Pippo Oliveri

Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici nel nuovo Codice dei contratti

L’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi  a lavori, servizi e forniture», di seguito «codice», disciplina il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, individuerà le nuove modalità di qualificazione (1), anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38  del codice dei contratti pubblici, per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, gli operatori economici, esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti speciali di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato (SOA) autorizzati dall’ANAC. La qualificazione della SOA continuerà ad avere la durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.
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(1) Ai sensi dell’articolo 90, comma  8 del codice dei contratti pubblici “L’iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.”

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Redazione