Appalti: la commissione di gara non può adottare provvedimenti di esclusione

Recentissima giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi sulla competenza (o meno) della commissione di gara ad adottare il provvedimento di esclusione del concorrente

31 Gennaio 2017
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Recentissima giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi sulla competenza (o meno) della commissione di gara ad adottare il provvedimento di esclusione del concorrente

a cura di Stefano Usai

 

Premessa

Il provvedimento di esclusione, come quello di aggiudicazione, sono senz’altro riconducibili agli atti di amministrazione attiva che competono al vertice della struttura. In questo senso – pur in altri ambiti -, in tempi recenti, il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4935/2016.

Ed in tema è bene annotare che la questione risulta di estrema importanza pratica anche per la precisazione voluta dall’ANAC – innestata nelle linee guida n. 5 relativa ai “ Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” – per cui l’organo valutatore/giudicatore delle offerte non compie atti di amministrazione attiva.

La sentenza di rilievo, che si è espressa sul tema della competenza ad adottare il provvedimento di esclusione è del TAR Lazio, Roma, sez. I bis, del 23 gennaio 2017 n. 1194 che esamina, tra gli altri, una specifica censura del ricorrente (escluso dal procedimento di gara per la – pur tardiva – rilevata carenza “della relazione tecnica di rispondenza a tutti i requisiti tecnici riportati nelle condizioni particolari tecniche”) secondo cui il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere adottato dalla commissione e non dal responsabile della direzione interessata dall’appalto.

La censura sulla competenza

Il ricorrente – lamentandosi del comportamento della stazione appaltante in quanto già ammesso alla gara per poi venirne estromesso – censurava il fatto che “il provvedimento di esclusione (…) – già ammessa alla procedura di gara- non sarebbe potuto essere assunto dal Direttore della Direzione ma, in base al principio del contrarius actus, dalla Commissione di gara o dalla Commissione Tecnica, come previsto dal disciplinare di gara (la lettera di invito)”.
La doglianza, secondo il giudice, non è risultata persuasiva. Il giudice si sofferma, in particolare, su due aspetti e la conclusione – pur condivisibile – non appare completamente esaustiva.

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