La rivoluzione silenziosa delle white list

6 Marzo 2017
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Il DPCM 24 novembre 2016 ha disposto modifiche in più punti dell’analogo decreto del 18 aprile 2013, estendendo il raggio di azione delle c.d. white list

a cura di Paolo Canaparo

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017, ha disposto modifiche in più punti dell’analogo decreto del 18 aprile 2013, recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190“, estendendo il raggio di azione delle c.d. white list a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 29 del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito l’originario detto comma 52.

Questo ultimo comma, pur mantenendo inalterato l’impianto di base disegnato dall’articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011, aveva introdotto due novità di rilievo.

La prima era costituita dal fatto che le c.d. white list erano istituite per l’efficacia dei controlli antimafia sulle sole imprese operanti nei settori maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, elencati espressamente dal comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012.

Si trattava, sostanzialmente, delle attività già indicate nel decreto-legge n. 74 del 2012 per i lavori connessi all’emergenza terremoto in Emilia e contenute nella Direttiva 23 giugno 2010 del Ministro dell’Interno ed in particolare:
– trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
– trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
– estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
– confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
– noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato;
– noli a caldo;
– autotrasporti per conto di terzi;
– guardiania dei cantieri.

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Redazione