Rinnovo di appalto: legittimo non riaffidarlo direttamente a società in house

22 Marzo 2017
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Appalti – Affidamento lavori, servizi e forniture – Società in house – Procedura di gara informale – Legittimità

TAR VALLE D’AOSTA – Sentenza 20 febbraio 2017, n. 7

Si valuta un ricorso proposto assumendo l’illegittimità del comportamento del Comune che avrebbe proceduto ad esperire una gara informale per l’affidamento del servizio informatico, pur in presenza di una società in house dallo stesso partecipata, che vanterebbe un legittimo affidamento al rinnovo dell’appalto, già ottenuto in precedenza, e per cui non vi erano state contestazioni in ordine al suo corretto espletamento.

Per i giudici, anche laddove si dovesse assumere la natura di società in house della ricorrente, va considerato che siffatta tipologia di affidamento ha natura eccezionale rispetto alla regola generale che impone il ricorso al libero mercato; difatti, l’affidamento diretto è assoggettato ad un più stringente obbligo motivazionale, rispetto alla scelta di ricorrere all’acquisizione del servizio tramite una procedura di tipo concorrenziale, da ritenersi la modalità ordinaria di individuazione dei contraenti dell’Amministrazione (cfr., sul punto, artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; in giurisprudenza, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 3 ottobre 2016, n. 1781).

Il Comune ha bandito una procedura informale per l’affidamento del servizio assistenza sistemica, tecnica e manutentiva della rete informatica comunale per l’anno 2017 nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 50 del 2016 [le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta].
In tal senso le Linee guida n. 4, contenute nella Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 26 ottobre 2016, n. 1097, al punto 3.1, stabiliscono che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato …”.

La determinazione motiva adeguatamente in ordine alla scelta dell’affidatario del servizio, evidenziando come l’offerta predisposta dalla ricorrente, posta a confronto con quella dell’aggiudicataria, risulta meno conveniente sia da un punto di vista economico che prestazionale (ad esempio è garantito un minore tempo di intervento dalla chiamata).
Appare evidente, infine, come la sola offerta della ricorrente da prendere in considerazione, e quindi valutabile ai fini della procedura di appalto, sia quella presentata il 7 dicembre 2016 e non quella, inoltrata successivamente allo svolgimento della gara, del 24 gennaio 2017.

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Redazione