La determinazione a contrattare semplificata stride con le procedure contabili

23 Maggio 2017
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Il decreto correttivo  – in vigore dallo scorso 20 maggio –  ricalibra il procedimento “semplificato” nell’ambito dei 40 mila euro ammettendo che l’affidamento diretto – in controtendenza rispetto a quanto stabilito  dall’ANAC (con le linee guida n. 4/2016) – possa avvenire “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.

a cura di Stefano USai

La norma, oltre a “facoltizzare” questa prerogativa, ovvero la possibilità di non chiedere due o più preventivi  che, per ciò stessa, richiede comunque una motivazione (almeno) sintetica nella determinazione dell’impegno di spesa con cui si procede con l’affidamento diretto (e non con la determina a contrattare, che come si dirà, in questo caso potrebbe mancare nel senso che potrebbe  coincidere con la determina di affidamento), non esclude, ovviamente, la negoziazione con l’operatore economico individuato.

E ciò può avvenire sia per il tramite della “trattativa diretta” prevista da Consip con cui si avvia la negoziazione con la richiesta di un preventivo che deve essere “accettato” dal RUP ma anche, nel caso in cui non vi siano le condizioni (oggettive) per poter negoziare attraverso l’utilizzo delle “vetrine” elettroniche, si pensi a piccoli lavori, manutenzione e similari, con un mini procedimento “tradizionale”. E quindi con la richiesta di un preventivo – trasmesso via PEC – con l’operatore economico individuato (e del processo che ha portato alla individuazione occorrerà darne conto nella determinazione di affidamento diretto).

Pertanto, prima constatazione, è che la norma non esclude la negoziazione (almeno) con un unico operatore e, soprattutto, non abilita ex se il RUP ad agire in modo discrezionale ma indica delle opzioni amministrative che possono essere proposte al dirigente/responsabile del servizio.

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