Sull’applicazione del principio di rotazione

Nota a Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana 12 aprile 2017, n. 188

27 Giugno 2017
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Contratti pubblici – Principio di rotazione – Interpretazioni e applicazioni antitetiche – Individuazione

Considerazioni a margine della sentenza del Consiglio di Giustizia Ammnistrativa della Regione Siciliana 12 aprile 2017, n. 188

a cura di Gina Fratta

Il principio di rotazione, che nella nuova disciplina del codice dei contratti acquista ulteriore rilevanza, è misura che, nei casi di semplificazione delle procedure di scelta del contraente previsti dalla legge, dovrebbe garantire una ragionevole distribuzione delle probabilità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto e impedire che la pubblica amministrazione negozi direttamente ed esclusivamente con il “fornitore storico” a scapito di concorrenza, economicità, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa.

Il codice dei contratti pubblici, art. 36, “Contratti sotto soglia”, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture … avvengano, tra gli altri,  nel rispetto del principio di rotazione “degli inviti e degli affidamenti”  come specificato ora dal D.Lgs 56/2017, con applicazione estesa a tutte le procedure semplificate, ferma restando la facoltà di procedere al confronto con il mercato utilizzando le procedure ordinarie, come disposto espressamente dal secondo comma dello stesso art. 36 d.lgs 50/2016 cit.; a fronte della semplificazione delle procedure, e quindi della concentrazione di attività e tempi di conclusione dei procedimenti, le difficoltà interpretative che la misura correttiva e di garanzia porta o, almeno, finora, ha portato con se, hanno rischiato però di produrre il risultato paradossale che, a causa della proliferazione del contenzioso, si sia giunti all’allungamento dei tempi di conclusione anche delle procedure semplificate.

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