Torna l’ipotesi di decadenza dell’appaltatore dalla facoltà di agire in giudizio

Il nuovo art. 205, comma 6 bis del D. Lgs. n. 50/2016 prevede un termine di 60 giorni decorrente dal rifiuto della proposta di accordo bonario o dal decorso del termine per l’accettazione

18 Luglio 2017
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Il nuovo art. 205, comma 6 bis del D. Lgs. n. 50/2016 prevede un termine di 60 giorni decorrente dal rifiuto della proposta di accordo bonario o dal decorso del termine per l’accettazione

Il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 contenente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103, all’art. 120, “Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, in vigore dal 20 maggio 2017, ha stabilito un’importante modifica alla disciplina dell’accordo bonario introducendo, successivamente al comma 6, un comma 6-bis del seguente tenore:

“L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza”.

La disposizione rileva sotto molteplici profili.

In primo luogo è stata reintrodotta un’ipotesi di decadenza che il legislatore aveva già contemplato in passato.

L’art. 33 del D.M. n. 145/2000, il quale era rubricato “Tempo del giudizio”, prevedeva che l’appaltatore che intendesse far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale dovesse proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

Tuttavia, tale disposizione era stata abrogata dal d.P.R. n. 207 del 2010 a decorrere dall’8 giugno 2011.

Pertanto, con la disposizione del nuovo codice, è stato fatto rientrare per la finestra ciò che era uscito dalla porta.

Per altro verso, il legislatore odierno ha inteso reintrodurre un limite temporale che consenta di circoscrivere le azioni dell’Appaltatore nel tempo onde evitare il profilarsi di plurimi giudizi nei confronti delle Committenze.

La novità legislativa merita, dunque, di essere segnalata attesa la rilevanza che assume nell’attuale regime normativo regolatore dei contratti pubblici e dei rapporti tra la parte pubblica e privata e considerato il particolare regime di decadenza reintrodotto.

 A cura dell’Avv. Maria Teresa Della Vittoria Scarpati (mariateresa.dellavittoria.scarpati @cancriniepartners.it)

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