La previa adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese non costituisce un presupposto di legittimità dell’informazione interdittiva antimafia

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2085/2017

15 Settembre 2017
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L’emissione del provvedimento interdittivo antimafia non deve essere necessariamente preceduta dall’adozione delle misure di cui al comma 1 dell’art. 32 del D.L. 90/2014, sicché il Prefetto può legittimamente emettere l’informativa, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, salvo poi, nelle ipotesi di cui al comma 10 dell’art. 32 del D.L. 90/2014, adottare successivamente le misure sostitutive di cui al comma 1 del predetto articolo.

Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2085/2017

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha rigettato la tesi sostenuta dall’ appellante secondo la quale l’emissione da parte dell’autorità prefettizia della misura definitiva e irreversibile dell’informazione interdittiva antimafia, costituente l’extrema ratio, non preceduta dall’adozione delle misure graduate e di natura conservativa previste dall’art. 32 del D.L. 90/2014 determinerebbe la violazione di tale parametro normativo, nonché dei fondamentali canoni amministrativi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza

Al riguardo, si è invece ricordato che le misure di cui all’art. 32, commi 1, 2 e 8, del D.L. 90/2014 possono essere applicate contestualmente all’adozione dell’interdittiva antimafia e l’intervento sostitutivo dell’autorità prefettizia, in ipotesi di interdittiva già in atto, è consentito solo nelle ipotesi eccezionali, previste dal comma 10, che giustificano la prosecuzione del rapporto contrattuale, previa “bonifica” dell’assetto societario, per preminenti ragioni di interesse generale, al punto che l’attività di temporanea e straordinaria gestione dell’impresa è considerata di “pubblica utilità”, come chiarisce il comma 4.

Tanto sono preminenti ed eccezionali tali ragioni e tanto esse sono di interesse generale, che il successivo art. 92, comma 2-bis, del D.L.vo 159/2011 prevede che il procedimento, previsto dall’art. 32, comma 1, del D.L. 90/2014, debba essere avviato obbligatoriamente d’ufficio dal Prefetto, con la conseguenza che l’impresa interessata è legittimata ad esercitare, nell’ambito di esso, esclusivamente gli strumenti di partecipazione previsti dagli art. 7, 8 e 10 della l. 241/1990 e non a chiedere l’avvio del procedimento stesso.

In particolare, l’art. 92, comma 2-bis, del D.L.vo 159/2011 prevede che il Prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva, verifichi, altresì, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, D.L. 90/2014 e, in caso di esito positivo, ne informi tempestivamente il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ebbene, la lettura combinata dell’art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014 e dell’art. 92, comma 2-bis, del D.L.vo 159/2011, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b), numero 2), del D.L.vo 153/2014, consente di affermare che l’adozione delle misure previste dall’art. 32 non deve precedere necessariamente l’emissione dell’informativa, ma anzi che il Prefetto, nell’emettere l’informativa, valuta, anche dopo la sua emissione, la sussistenza dei presupposti eccezionali per l’adozione di tali misure.

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