La Corte dei conti conferma l’inclusione degli incentivi tecnici nel fondo del salario accessorio

La Sezione delle Autonomie (deliberazione 10 ottobre 2017, n. 24) chiude definitivamente sugli incentivi per funzioni tecniche, lasciando agli Enti locali la verifica sulla corretta rideterminazione dei limiti

16 Ottobre 2017
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La Sezione delle Autonomie (deliberazione 10 ottobre 2017, n. 24) chiude definitivamente sugli incentivi per funzioni tecniche, lasciando agli Enti locali la verifica sulla corretta rideterminazione dei limiti

a cura di Vincenzo Giannotti

A fronte della chiusura, da parte della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 7/SEZAUT/2017) sulla possibile esclusione degli incentivi per funzioni tecniche dal calcolo dei limiti della costituzione del fondo del salario accessorio, la Sezione della Liguria aveva riaperto le speranze, evidenziando alcune incongruenze delle conclusioni dei giudici della nomofilachia contabile, tanto da deferire la questione di massima nuovamente alla Sezione delle Autonomie.

I dubbi della sezione ligure

I giudici contabili della Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 58/2017 avevano modo di evidenziare quanto segue “Includere oggi gli incentivi tecnici nella base di calcolo della spesa rilevante ai fini del computo della spesa complessiva vorrebbe dire superare, con assoluta certezza, il tetto di spesa di cui al comma 557 citato, senza che l’ente abbia la possibilità di ridurre altre voci, in considerazione della rigidità della spesa di personale stretta, nell’ultimo decennio, tra numerosi vincoli. Allo stesso modo, qualora tali incentivi rilevassero ai fini del tetto di spesa per il trattamento accessorio, si verificherebbe l’impossibilità di erogare gli stessi se non a scapito del trattamento accessorio di altri dipendenti, mediante riduzione di altre risorse, al fine di compensare l’erogazione degli incentivi tecnici in discorso. Con riferimento, inoltre, al limite di spesa di cui al comma 557, un’interpretazione “restrittiva” determinerebbe la violazione del principio, affermato dalla giurisprudenza contabile, di omogeneità tra i dati (e i tetti di spesa) oggetto di comparazione. Non sarebbe logico, né legittimo, contrapporre due limiti di spesa il cui ammontare sia composto da voci differenti. Se si ritenesse di adottare tale principio, legittimo e coerente con il sistema dei tetti di spesa, si potrebbero, tuttavia, verificare conseguenze non coerenti con le esigenze di contenimento della spesa di personale, con possibili effetti espansivi della stessa, oltre che un fenomeno di casualità che potrebbe condurre alcuni enti a realizzare una spesa rilevante, ed altri a non poter erogare alcunché”.

La risoluzioni di tali dubbi venivano nuovamente poste alla Sezione delle Autonomie, ai fini della risoluzione.

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Redazione