Tre dubbi sul RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

Tra i non rari interrogativi che pone il nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, così come modificato e integrato dal primo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, tre dubbi interpretativi sul RUP meritano una riflessione

23 Ottobre 2017
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Tra i non rari interrogativi che pone il nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, così come modificato e integrato dal primo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, tre dubbi interpretativi sul RUP meritano una riflessione

a cura di di Roberto Giacometti
Capo Sezione Appalti e Contratti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Si auspica, inoltre, un dibattito dottrinale ed interventi chiarificatori da parte dell’Autorità anticorruzione, possibilmente prima che di dette questioni debba occuparsi la Giustizia amministrativa.

Primo dubbio: l’unicità del RUP

Come è noto, la figura e l’istituto giuridico del responsabile del procedimento trovano origine nell’ordinamento del diritto amministrativo, con la Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia in termini di unità organizzativa (ufficio competente o gruppo di lavoro, anche trasversale a più uffici, composto da più soggetti), sia in termini di persona fisica (il responsabile del procedimento, appunto, a capo di tale unità).

Ciò ha imposto alle pubbliche amministrazioni di ordinare, ovvero di “procedimentalizzare” puntualmente la propria attività amministrativa, individuando e disciplinando ogni singolo procedimento istruttorio, definendone un inizio, uno svolgimento ed una conclusione.

Il tutto a beneficio dei cittadini e delle imprese, fornendo loro maggiori certezze sull’operato della PA ed un volto della stessa al quale rivolgersi.

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Redazione

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