Provvedimento di risoluzione del contratto e giurisdizione

Sentenza n. 12522/2017, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa

14 Novembre 2017
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Con sentenza n. 12522/2017, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha accolto le domande promosse dall’appaltatore volte a dichiarare l’invalidità e, quindi, la disapplicazione del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto adottato dall’amministrazione, con contestuale richiesta di declaratoria di efficacia della diffida notificata ex artt. 1453, 1454, 1455 e 1460 c.c., e conseguente condanna al risarcimento dei danni in conseguenza sofferti.

La pronuncia fornisce un utile contributo, ai fini della valorizzazione delle doglianze della parte privata nella fase esecutiva del contratto di opere pubbliche, consentendo di affermare due principi degni di nota:

  • posizione paritaria tra committente e appaltatore;
  • effetti della condotta omissiva del committente sulle sorti del rapporto negoziale.

Al vaglio del Collegio, dunque, sono state rimesse le reciproche domande di risoluzione del contratto: da un lato, le legittime doglianze espresse, sul piano dei rapporti puramente civilistici, dal soggetto privato esecutore della commessa, a mezzo degli ordinari strumenti di tutela stragiudiziali, dall’altro la spendita di potere autoritativo, in seguito a svolgimento di un procedimento amministrativo, conclusosi con provvedimento reso dall’Amministrazione, in attuazione della normazione speciale di settore dettata dal codice degli appalti, con ricadute d’efficacia nell’ambito di un rapporto negoziale.

Ebbene, seguendo un indirizzo già segnato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 1217/00; Cass. Civ. n. 21882/15) il Collegio ha osservato che “la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con un proprio atto amministrativo ai sensi dell’art. 340 l. 20 marzo 1965 n. 2248 all’.F (ora art. 136 d.lgs. n. 163/06)”.

Resta così chiarito che la Committente, successivamente alla stipula del contratto, opera ad un livello paritetico rispetto all’appaltatore, non potendo vantare la spendita di poteri autoritativi neppure se manifestati con un atto provvedimentale, essendo lo stesso comunque assoggettato ad un vaglio di legittimità e fondatezza in ordine ai presupposti di colpa e inadempimento richiesti dall’ordinamento generale in materia di prestazioni obbligatorie corrispettive.

Quanto poi al secondo momento di riflessione suggerito dalla pronuncia in commento, il Collegio ha posto l’accento sul valore del contegno inerte assunto dal Committente, censurando la mancata e, dunque, intempestiva risoluzione delle problematiche emerse in corso di esecuzione (carenze e imprecisioni del progetto esecutivo). In particolare, è chiarito che grava – anche e soprattutto – sulla Committente un dovere di cooperazione improntato ai principi di buona fede e correttezza, proprio dei rapporti contrattuali e necessario a preservare l’equilibrio negoziale da alterazioni ingiuste e causalmente correlate alle criticità inficianti in maniera patologica il contratto.

>> Consulta il testo integrale della sentenza

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Laura Fioravanti