Qualificazione delle stazioni appaltanti: il testo del DPCM

Schema di dPCM, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art.38, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016

22 Febbraio 2018
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Schema di dPCM per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art.38, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio, al fine di acquisire il parere della Conferenza unificata, come previsto dall’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n.50/2016, unitamente alla Relazione illustrativa  e alla Relazione tecnica.

La citata disposizione codicistica demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, la definizione:

1) dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco, istituito presso l’ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

2) delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

Ai sensi del comma 8 del predetto articolo 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, si applica il regime transitorio di cui all’articolo 216, comma 10, del medesimo Codice.

All’articolo 10, comma 1, si stabilisce che il sistema di qualificazione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto in capo alI’ANAC, ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del codice, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si prevede, altresì, un congruo periodo, fissato in diciotto mesi (articolo 10, comma 2), durante il quale le stazioni appaltanti, che abbiano fatto domanda di qualificazione, mantengono la capacità di espletare la propria attività, tale periodo è esteso a ventiquattro mesi per le attuali stazioni appaltanti, che operano nel settore dell’erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, che hanno fatto domanda di qualificazione.

E’ stabilito, sempre all’articolo 10, che entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che non intendono fare domanda di qualificazione devono individuare il soggetto di riferimento che intende qualificarsi e che espleterà, anche per loro conto, la funzione di stazione appaltante.

Nelle more della qualificazione di tale soggetto, le stazioni appaltanti mantengono comunque la capacità di espletare la propria attività, e di acquisire il CIG. Inoltre, per gli affidamenti effettuati da stazioni appaltanti che hanno fatto domanda di qualificazione, ovvero che non intendano fare domanda, è previsto che esse mantengono la gestione dell’esecuzione fino al termine di ultimazione, ivi comprese le attività di verifica e collaudo e la gestione di eventuali contenziosi.

Il provvedimento in argomento si compone di 11 articoli e contiene norme a carattere ordinamentale, insuscettibili di incidere in alcun modo sotto il profilo della finanza pubblica; lo stesso, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Documenti collegati

Schema di dPCM, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art.38, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016

Parere Presidente del Consiglio dei Ministri 8/2/2018
Parere, ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate

Redazione