I criteri di aggiudicazione degli appalti

L’abolizione totale del prezzo più basso a vantaggio dell’offerta economicamente più vantaggiosa era sicuramente tra i cambiamenti più attesi dal D.Lgs.50/2016

5 Aprile 2018
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L’abolizione totale del prezzo più basso a vantaggio dell’offerta economicamente più vantaggiosa era sicuramente tra i cambiamenti più attesi dal D.Lgs.50/2016

A cura di Daniele Di Francia

Tale attesa è risultata però vana, in quanto il criterio del prezzo più basso, ora denominato “minor prezzo”, è stato mantenuto, sebbene delimitato e circoscritto a determinate casistiche.

L’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) disciplina quelli che sono i criteri di aggiudicazione dell’appalto, indicando:

  • Il minor prezzo: l’aggiudicazione spetta a chi offre meno rispetto alla base d’asta;
  • L’offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo: l’aggiudicazione spetta a chi offre il miglior rapporto qualità/prezzo;
  • L’offerta economicamente più vantaggiosa costo/efficacia: l’aggiudicazione spetta a chi offre il miglior rapporto costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96 del Codice (criterio invero quasi mai utilizzato dalle Stazioni Appaltanti);

Di facile comprensione è il minor prezzo, in cui vince chi offre il maggior ribasso.

Meno immediato invece è l’offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo in cui invece la stazione appaltante attribuisce dei punteggi per la qualità e dei punteggi per la voce prezzo, la cui somma sarà pari a 100.

Vincerà la gara l’operatore economico che otterrà il maggior punteggio.

Al fine di calcolare le varianti prezzo/qualità vi sono diversi metodi matematici che verranno scelti nel disciplinare di gara tra quelli indicati dalle Linee Guida Anac n.2.

Il Codice impone alle Stazioni Appaltanti l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo nelle seguenti ipotesi:

a) nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti diretti

b) nei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Il Legislatore invece permette l’utilizzo del minor prezzo solo nei seguenti casi:

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alle soglie comunitarie, solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Alla luce di quanto sopra esposto sarà molto importante per l’operatore economico che voglia partecipare ad una procedura di gara conoscere i diversi casi di utilizzo dei due criteri, al fine di controllare sul corretto operato della stazione appaltante.

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