Convenzioni con scuole musicali, appalto di servizi

Per l’affidamento a soggetti esterni di corsi musicali, qualificabili come appalto di servizi, è necessario effettuare una procedura di evidenza pubblica secondo le regole proprie degli appalti pubblici

12 Luglio 2018
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Per l’affidamento a soggetti esterni di corsi musicali, qualificabili come appalto di servizi, è necessario effettuare una procedura di evidenza pubblica secondo le regole proprie degli appalti pubblici

Breve commento a sentenza 9 luglio 2018, n. 4178 della Sesta sezione del Consiglio di Stato

Per l’affidamento a soggetti esterni di corsi musicali, qualificabili come appalto di servizi, è necessario effettuare una procedura di evidenza pubblica secondo le regole proprie degli appalti pubblici non potendo l’amministrazione effettuare affidamenti diretti sulla base di “convenzioni” che contemplino il rimborso delle spese sostenute; si delinea, nell’ambito degli affidamenti di servizi a soggetti esterni, un nucleo di principi generali (trasparenza, non discriminazione, preventiva determinazione di criteri e requisiti, etc.) applicabile a qualunque tipologia di rapporto giuridico attivato, indipendentemente dalla sua qualificazione come appalto, come erogazione di contributo di scopo ovvero come collaborazione esterna.

La forma prescelta, pertanto, non può comportare alcun esonero dall’obbligo di effettuare la scelta previa adeguata procedura concorrenziale.

La Sesta sezione del Consiglio di Stato ha quasi integralmente confermato una precedente recente decisione del TRGA di Trento (n.14 del 2018) che aveva ritenuto illegittimo l’affidamento, a trattativa diretta mediante convenzionamento, di alcuni corsi di formazione musicale a una scuola musicale senza preventiva attivazione di alcuna forma di confronto concorrenziale o gara.

L’unico punto riformato dalla Sesta sezione ha riguardato la sanzione alternativa, che per il TRGA di Trento era stata ritenuta applicabile nel caso in specie: di differente avviso il giudice d’appello che ha ritenuto che tale misura fosse incompatibile con la tipologia di affidamento, come vedremo oltre.

Il tema, però, si presta ad essere allargato perché i confini segnati dalla Sesta sezione, che sembrano apparentemente chiari, in realtà si presentano più sfumati, soprattutto se si considerano recenti interventi legislativi e altri indirizzi interpretativi da parte di giudici amministrativi.

Quello che è certo, comunque, è questo principio: è inammissibile che un un servizio possa essere affidato (mediante appalto, convenzione o erogazione di contributo pubblico) eludendo qualsiasi procedura di confronto tra una pluralità di soggetti che operano nel settore.

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Daniele Passigli