Terna dei subappaltatori e concessioni

Nota a Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.9771 del 5 ottobre 2018

11 Ottobre 2018
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Nota a Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.9771 del 5 ottobre 2018

a cura di Roberto Donati

Merita di essere segnalata la sentenza del Tar Lazio, Sez.II ,n.9771/2018, che ha stabilito come sia ragionevole che le piccole e medie imprese, nelle procedure finalizzate a concessioni di servizi, non indichino la terna dei subappaltatori in fase di gara.

Il giudizio verteva sulla concessione dell’organizzazione dell’evento “Maratona Internazionale di Roma – Rome Capital City Marathon” per gli anni 2019 – 2022. ll valore della concessione stimato, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’intero periodo, ammontava ad € 12.847.500,00, e dunque si poneva sopra la soglia comunitaria.

Per cui la decisione dei giudici capitolini si è fondata sull’articolo 174 del Codice (che disciplina il subappalto nelle concessioni) secondo cui:
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all’articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione; b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l’elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.

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Redazione