P.A. ed incarichi in favore di prestatori d’opera esterni
Quale distinguo pro trasparenza e programmazione annuale obbligatoria di competenza del consiglio comunale?
Serve una chiara regolamentazione discretiva a livello di Ente: eccone una traccia ragionata e motivata.
a cura del Dott. Riccardo Lasca
QUALI DISTINGUO SUL PIANO OPERATIVO AI SENSI DEL TENORE DELLE LEGGI VIGENTI?
Per una PA italiana l’acquisizione ab externo, eccezionale stante il principio indipendenza delle PP.AA.intesa quale autarchia, di una prestazione sostanziantesi in un’opera intellettuale, fisicamente consistente nel 99,9% dei casi anche in uno scritto o in un elaborato a riprova che la prestazione – onerosa – è stata resa (es. un parere legale cd. pro veritate reso da un Avvocato o semplicemente da un Professore Universitario o semplicemente da un cultore specializzato su di un ramo del Diritto italiano – una foresta ! – ma anche una difesa in giudizio, un progetto/elaborato ingegneristico, uno studio/un’indagine e infine una giornata formativa che ben può non lasciare una traccia scritta ex post!) che cos’è/dove/come la si inquadra nello sconfinato panorma normativo dedicato alle PP.AA.?
Certo è che l’art. 97 Cost. impone sempre e comunque, al di ogni classificazione tipologica, di motivare sempre la determina a contarrre ab externo: i dipendenti (quelli che a fine mese lo stipendio lo prendono sicuramente) per che cosa vengono pagati/perchè non sono in grado di produrre quella prestazione (carenza qualitativa, quantitativa o cos’altro es. conflitto di interessi: tutto deve andare nella motivazione dell’atto, sempre e comunque a prescindere dal tipo di incarico!!!) in favore della PA datoriale?
![]() Bologna, 9 novembre 2018 Docente: Stefano Toschei |
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