Riforma del codice appalti: dal Mit il report di sintesi sulla consultazione

Pubblicati sul sito del Mit i risultati della consultazione pubblica per la riforma del codice appalti conclusa lo scorso 10 settembre

29 Novembre 2018
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I risultati della consultazione pubblica lanciata sul sito del Mit e conclusa lo scorso 10 settembre

L’obiettivo della consultazione, lanciata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e conclusa lo scorso 10 settembre, che ha coinvolto amministrazioni, associazioni di categoria, privati, liberi professionisti, è stato quello di ascoltare la pluralità di voci degli stakeholders ai fini di una meditata riforma dello stesso Codice.

Durante il mese di consultazione sono stati inseriti in totale 1.908 contributi, con una media di 58 contributi al giorno, calcolata sull’intero periodo.

La maggior parte di coloro che hanno partecipato, il 56,76%, sono dipendenti di aziende private e imprenditori individuali.

Particolarmente importante l’apporto di idee proveniente dalle amministrazioni, che con il 30,08% di contributi, hanno mostrato interesse per alcuni temi, tra cui vale la pena di segnalare il contenuto dell’art. 113 sugli incentivi per le funzioni tecniche.

In particolare i temi predefiniti che hanno destato il maggior interesse, con richieste di profonda modifica degli istituti, sono stati:

a) il subappalto (art. 105);
b) i criteri di aggiudicazione (art. 95 commi 4 e 5);
c) la disciplina dell’anomalia (art. 97 commi 2 e 3);
d) i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell’impugnativa (art. 29 commi 1 e 2);
e) la nomina e i requisiti del RUP (art. 31 comma 1);
f) i motivi di esclusione (art. 80);
g) gli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113).

Inoltre, soprattutto le pubbliche amministrazioni hanno chiesto profonde modifiche degli istituti di cui alle lettere a), d),e), f), g).

Esse hanno anche proposto la riforma della disciplina delle commissioni giudicatrici e dell’albo dei commissari presso l’ANAC (art. 77, commi 1 e 3). Sui medesimi temi si è registrata la sostanziale convergenza delle aziende private e dei liberi professionisti, con un maggior interesse rispetto alla riforma dei criteri di aggiudicazione (art. 95, commi 4 e 5), di quelli di nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e dei relativi requisiti (art. 31, comma 1).

Una netta presa di posizione con richiesta di abrogazione, sia pur con contributi numericamente meno ampi dei precedenti, ha riguardato:

a) la soft law e le linee guida (art. 213), con una sostanziale richiesta di superamento dell’esperienza che avrebbe determinato incertezza e instabilità del quadro normativo;
b) il rito c.d. super speciale, ritenuto inidoneo sul piano processuale a raggiungere l’obiettivo di deflazionare il contenzioso (come emerge dall’analisi congiunta dei contributi pervenuti sull’art. 204, comma 1, lett. b e d, e sull’ art. 29, comma 1);
c) l’avvalimento (art. 89, commi 2 e 4), per evitare che imprese non adeguatamente qualificate partecipino alle gare.

Si segnalano, infine, le richieste di modifica sui temi:

– dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art. 38), rispetto al quale si chiede di tener conto della natura dei soggetti e degli ambiti di operatività;
– dell’appalto integrato (art. 59, commi 1 e 1-bis), articolo commentato in prevalenza da soggetti privati, con richiesta di modifica volta a limitare, in senso più o meno ampio, l’utilizzo dell’istituto;
– del rating d’impresa (art. 83), per il quale le varie richieste di modifica hanno segnato visioni riformatrici dell’istituto completamente antitetiche (es.: abolizione o previsione di obbligatorietà);
– della qualificazione delle imprese (art. 84, comma 4), per il quale si registrano, accanto alle prevalenti richieste di modifica dell’istituto, anche proposte di conferma dello stesso;
– dei costi della manodopera (art. 95, comma 10), con necessità di precisazioni sul tenore della disposizione, anche a maggior tutela dei lavoratori;
– del punteggio massimo all’offerta economica (art. 95, comma 10-bis), per il quale sono risultate numericamente quasi equivalenti le richieste di abrogazione e di modifica, queste ultime antitetiche rispetto alla previsione della discrezionalità della stazione appaltante, per taluni da limitare per altri da ampliare.

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