Affidamento di un appalto di servizi: attività di programmazione fondamentale a prescindere dal valore del contratto

Sintesi della deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per il Piemonte, 19 marzo 2019, n. 25

29 Marzo 2019
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Sintesi della deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per il Piemonte, 19 marzo 2019, n. 25

La Corte dei conti, Sez. controllo per il Piemonte, con la delibera n. 25/2019, illumina alcuni aspetti di fondamentale importanza circa il ruolo della programmazione nel settore degli appalti.

La necessità che l’affidamento di un appalto di servizi o di forniture sia preceduto da un’attività di programmazione e di progettazione rappresenta un’esigenza immanente nell’Ordinamento a prescindere dal valore del contratto.

Sicché, seppur con strumenti più duttili e semplificati le stazioni appaltanti sono tenute a svolgere concretamente l’analisi dei bisogni onde procedere all’affidamento di appalti volti al soddisfacimento quali-quantitativo degli stessi.

In assenza di programmazione e di una procedura comparativa non è possibile remunerare gli incentivi, è compromessa la stessa possibilità di determinare il valore del relativo fondo, diviene di fatto impraticabile la funzione di controllo e verifica intestata al direttore dell’esecuzione (alla cui nomina è subordinata, ex art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, la possibilità di remunerare le funzioni tecniche ivi tassativamente previste), sono impedite le “verifiche di conformità” che rappresentano le modalità attraverso cui il personale interno procede al controllo sull’avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati.

In considerazione della natura sinallagmatica dell’incentivo assume autonomo rilievo, rispetto alla stipula del contratto, il momento di effettivo svolgimento dell’attività ed è necessario che sia avvenuto l’accantonamento delle risorse anche solo sulla scorta del dato normativo di cui al secondo comma dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In assenza di un accantonamento, relativo almeno all’esercizio in cui si è svolta l’attività “incentivabile”, infatti, non è possibile impegnare ex post, ossia in un successivo esercizio, risorse riferibili ad obbligazioni già scadute in quanto di competenza dell’esercizio precedente.

Redazione