Diritti di rogito. Convenzione tra un Comune con dirigenti ed uno privo di figure dirigenziali

Spettano i diritti di rogito al segretario comunale

19 Aprile 2019
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Convenzione tra un Comune con dirigenti ed uno privo di figure dirigenziali: spettano i diritti di rogito al segretario comunale

di Amedeo Scarsella

Con una recente sentenza emessa il 22 marzo 2019, la Corte d’Appello di Genova si è occupata del tema della spettanza dei diritti di rogito nel caso in cui il segretario comunale presti servizio, nell’ambito di Comuni convenzionati, per un Ente dotato e per uno sprovvisto di dirigenti.

L’art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione n. 114 del 2014, infatti, dispone che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è  attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

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Redazione