Il contratto d’opera intellettuale del professionista ‘operatore economico’ nel dlgs 50/2016 quale appalto di “servizi”

Non sempre prestatore persona fisica significa ‘consulente’ o ‘collaboratore’, ma allora quale discrimine (da prevedere in apposita regolamentazione interna) alla luce del tupi (art 7 commi 6 ss.) che pure in taluni casi deve pur applicarsi ?

19 Settembre 2019
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Non sempre prestatore persona fisica significa ‘consulente’ o ‘collaboratore’, ma allora quale discrimine (da prevedere in apposita regolamentazione interna) alla luce del Tupi (art 7 commi 6 ss.) che pure in taluni casi deve pur applicarsi?

di Riccardo Lasca

Una risorsa umana (una persona fisica) lavorante ‘ingaggiata’ a favore di una PA italiana può essere/corrispondere, dopo il 30.06.2019 (vedasi l’articolo 22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii. che vieta la stipula Co.CoCo. alle PPAA dal 1 luglio 2019, può essere unicamente di due species (dell’unico genus: contratto di lavoro):

– subordinato (che sia a tempo indeterminato o a termine ex art. 36 Tupi ed anche ex art. 91 del TUAL con buona pace della Gr del Lavoro che lo ignora!);

– autonomo, la cui definizione è ricavabile dall’opposto di quella data dal comma 5bis dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 (v. qui sub nota n.1).

Continua a leggere….

 

Redazione