Appalti pubblici e costruzione di Autostrada: sentenza della Corte di Giustizia Ue

La Corte di Giustizia Ue ha esaminato la Causa C 526/17 Commissione europea contro Repubblica italiana su Appalti pubblici e costruzione di Autostrada

20 Settembre 2019
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La Corte di Giustizia Ue, ha esaminato, mercoledì 18 settmbre 2019, la Causa C‑526/17 Commissione europea contro Repubblica italiana su Appalti pubblici e costruzione di Autostrada.

Nello specifico essa contiene quanto segue: Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di: 1) dichiarare che la proroga, dal 2028 al 2046, del termine della concessione di lavori pubblici per la costruzione e la gestione dell’autostrada A12, introdotta nel 2009, ha costituito una modifica di un aspetto sostanziale della convenzione del 1999 tra l’amministrazione aggiudicatrice (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) e la concessionaria (Società Autostrada Tirrenica) e che, omettendo di sottoporre tale modifica a una procedura di appalto pubblico, la Repubblica italiana ha violato i propri obblighi ai sensi degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, così come modificata; 2) condannare la Repubblica italiana alle spese.

Per la sentenza cliccare qui:

La Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno‑Cecina dell’autostrada A12 Livorno‑Civitavecchia (Italia) senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalla Repubblica italiana. A carico della Repubblica italiana resta un quarto delle proprie spese.

Redazione